IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che «i criteri di
cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformita' a
quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di
criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto
attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche' il comma 3, il quale
prevede che «Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al
comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e
l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210»;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
Considerato che in Italia esiste un mercato per il granulato di
conglomerato bituminoso in ragione del fatto che lo stesso risulta
comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un
effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici
per i quali la sostanza e' utilizzabile, nel rispetto dei requisiti
tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima rispetta la
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e che il
suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 7 luglio 2017, ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la comunicazione del Ministero dell'ambiente n. 25097 del 24
ottobre 2017 effettuata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva n.
2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione e la successiva notifica alla Commissione
europea n. 2017/0531/I del 20 novembre 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici in
presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere
qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al
conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).
- 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato
per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza
od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n.
161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lettere a)
e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28
giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.».
- La direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive), e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 novembre 2008, n. L 312.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264
(Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la
dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la
qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e
non come rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 2017, n. 264.
- La direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.U.E. del 17
settembre 2015, n. L 241.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 184-ter, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 184-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera
a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza
o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis.».