IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva n. 2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 29  settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determinazione n. 556/2018 del 6 aprile  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  95  del  24
aprile 2018, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, della  legge  8  novembre  2012,  n.  189,  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la societa' KRKA D.D. Novo  mesto  ha
chiesto  la  classificazione   delle   confezioni   con   A.I.C.   n.
045929066/E, 045929027/E e 045929092/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 9 aprile 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  16
aprile 2018; 
  Vista la deliberazione n. 16 in data 30 aprile 2018  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale DARUNAVIR KRKA nelle  confezioni  sotto  indicate  e'
classificato come segue: 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Darunavir Krka», somministrato in associazione a una bassa  dose
di ritonavir, e' indicato  per  il  trattamento  antiretrovirale  dei
pazienti affetti dal virus dell'immunodeficienza  umana  (HIV-1),  in
associazione con altre terapie antiretrovirali. 
     «Darunavir  Krka»  400  mg  e  800  mg  compresse  puo'   essere
utilizzato per stabilire un regime  appropriato  per  il  trattamento
dell'infezione HIV-1 in pazienti adulti e pediatrici a partire dai  3
anni di eta' e di peso corporeo di almeno 40 kg che sono: 
      naïve al trattamento con antiretrovirali (ART); 
      precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART)  che
non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRV-RAM)
e che hanno livelli plasmatici  di  HIV-1  RNA  inferiore  a  100.000
copie/ml e conta delle cellule  CD4+  =  100  cellule  x  106/l.  Nel
decidere  di  iniziare  un  trattamento  con  darunavir  in  pazienti
precedentemente trattati con ART, l'analisi del genotipo deve  essere
una guida per l'utilizzo di darunavir. 
    «Darunavir Krka» compresse da 600 mg puo' essere  utilizzato  per
stabilire un regime appropriato: 
      per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in  pazienti  adulti
precedentemente trattati con terapia antiretrovirale  (ART),  inclusi
quelli fortemente trattati in precedenza; 
      per  il  trattamento  dell'infezione  da  HIV-1   in   pazienti
pediatrici, dai 3 anni di eta' e con un peso di almeno 15 kg. 
    La   scelta   di   iniziare   un   trattamento   con    darunavir
co-somministrato con una bassa dose  di  ritonavir,  deve  tenere  in
attenta considerazione i precedenti trattamenti del singolo  paziente
e le mutazioni associate ai diversi farmaci. L'analisi del genotipo o
del fenotipo (laddove disponibile) e la storia del  tipo  di  terapia
precedente devono fungere da guida nell'impiego di darunavir. 
  Confezioni: 
    «400 mg - compresse rivestite con film  -  uso  orale  -  flacone
(HDPE)» - 60 (2x30) compresse - A.I.C. n. 045929027/E (in  base  10).
Classe di rimborsabilita': H. Prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
244,74. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92. 
    «800 mg - compresse rivestite con film  -  uso  orale  -  flacone
(HDPE)» - 30 compresse - A.I.C. n. 045929092/E (in base  10).  Classe
di rimborsabilita': H. Prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €  244,74.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92. 
    «600 mg - compresse rivestite con film  -  uso  orale  -  flacone
(HDPE)» - 60 (2x30) compresse - A.I.C. n. 045929066/E (in  base  10).
Classe di rimborsabilita': H. Prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
371,79. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60. 
  Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo ex factory da praticarsi
alle  strutture  pubbliche  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ivi
comprese  le  strutture  private  accreditate   sanitarie   come   da
condizioni negoziali. 
  La  classificazione  di  cui  alla   presente   determinazione   ha
efficacia, ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Darunavir Krka» e' classificato, ai sensi  dell'art.  12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma  10,  lettera
c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
  Le confezioni di cui all'art. 1,  che  non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,  n.
537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.