IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
che dispone l'introduzione di un credito d'imposta per  talune  spese
di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o
al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per  la
trasformazione tecnologica e  digitale  delle  imprese  prevista  dal
«Piano Nazionale Impresa 4.0»; 
  Visto, in particolare, il comma 52  del  sopracitato  art.  1,  che
stabilisce che l'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle
condizioni  previsti  dal  regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in particolare dall'art. 31 del  medesimo  regolamento  in
materia di «Aiuti alla formazione»; 
  Visto, altresi', il successivo comma 55 del predetto  art.  1,  che
dispone che con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono  adottate,  entro
il termine di novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
citata legge n. 205 del 2017, le disposizioni applicative necessarie,
con   particolare    riguardo    alla    documentazione    richiesta,
all'effettuazione  dei  controlli  e  alle  cause  di  decadenza  dal
beneficio; 
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  151,
che prevede  che  i  benefici  contributivi  o  fiscali  e  le  altre
agevolazioni  connesse  con  la  stipula  di   contratti   collettivi
aziendali o territoriali sono  riconosciuti  a  condizione  che  tali
contratti siano depositati in  via  telematica  presso  l'Ispettorato
territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione,  con
le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed  enti  pubblici
interessati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  22  dicembre
1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte  sui  redditi  (di
seguito  «Tuir»)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
particolare riferimento agli articoli 51, comma 5, 61 e 109, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in
particolare l'art. 17 che prevede la  compensabilita'  di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che i
soggetti  titolari  di  partita  IVA  che  intendono  effettuare   la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, tra l'altro, dei  crediti  d'imposta  da  indicare  nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti  a  utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46
e  47  concernenti  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, che prevedono, tra l'altro,  la  possibilita'  per  l'Agenzia
delle  entrate  di  emanare,   per   la   riscossione   dei   crediti
indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in  compensazione
ai sensi dell'art. 17  del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997,
apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente  con
le modalita' previste dall'art. 60 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 600 del 1973; 
  Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  le  disposizioni  applicative
necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art.  1,
commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente   decreto   reca   le   disposizioni   applicative
dell'incentivo fiscale con  procedura  automatica  introdotto,  nella
forma   di   credito   d'imposta   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per talune spese di formazione del personale dipendente
nel settore delle tecnologie previste dal «Piano Nazionale  Industria
4.0» sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso  al
31 dicembre 2017.