IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista l'ordinanza 2018/01172 del 31 maggio 2018, con  la  quale  il
Comune di Bari ha revocato l'agibilita' dell'immobile  in  cui  hanno
sede gli uffici giudiziari del Tribunale  di  Bari  e  della  Procura
della Repubblica presso il medesimo Tribunale e dichiarato  inagibile
lo stesso immobile per la sussistenza di una generale  condizione  di
attuale inadeguatezza strutturale accertata nell'ambito di consulenze
tecniche acquisite al procedimento  e  richiamate  nell'ordinanza  di
revoca; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  garantire  il
regolare e ordinato  svolgimento  dei  procedimenti  e  dei  processi
penali presso gli uffici giudiziari del Tribunale  di  Bari  e  della
Procura della Repubblica presso  il  medesimo  tribunale,  a  seguito
della dichiarata inagibilita' dell'immobile che li ospita; 
  Rilevato che, prima del 30 settembre 2018,  non  e'  oggettivamente
possibile individuare un immobile da adibire a sede del Tribunale  di
Bari e della Procura della Repubblica presso  il  medesimo  tribunale
per l'ordinaria trattazione degli affari penali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 giugno 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al
  Tribunale di  Bari  e  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il
  medesimo tribunale 
 
  1. Fino al 30 settembre  2018,  nei  procedimenti  penali  pendenti
dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della  Repubblica  presso
il medesimo Tribunale sono sospesi i termini  di  durata  della  fase
delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura  penale  a
pena di inammissibilita' o decadenza, nonche' per la presentazione di
reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre  sospesi
i processi penali pendenti in qualunque  fase  e  grado,  dinanzi  al
Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale. 
  2. La sospensione di cui al comma 1  non  opera  per  l'udienza  di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri e nei processi con imputati  in  stato  di
custodia cautelare, fatta salva, dal 1° al 31 agosto,  l'applicazione
dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.  La
sospensione di cui al comma 1 per i termini  stabiliti  per  la  fase
delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti  di
criminalita' organizzata e terrorismo.