IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLA FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione triennale 2013-2015, le  Regioni  interessate  possano
essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 160,  della  citata  legge  13
luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione
nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10  del  decreto-legge
n. 104 del 2013 rappresenta il  piano  del  fabbisogno  nazionale  in
materia  di  edilizia  scolastica  per  il   triennio   2015-2017   e
sostituisce  i  piani  di  cui  all'art.   11,   comma   4-bis,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  che
modifica il citato art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del  2013,
stabilendo, per la realizzazione dei predetti interventi,  contributi
pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni
annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere
dall'anno 2016 e fino al 2044; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o dagli Enti pubblici,  sono  erogate  sulla  base  degli
stati di avanzamento vistati dal  capo  dell'Ufficio  tecnico  o,  se
questi manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del  decreto-legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'Istat e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il  1°
agosto 2013, tra il Governo, le  Regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani  di
edilizia scolastica formulati ai sensi  del  citato  art.  11,  commi
4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
  Visto in particolare l'art. 5 della citata Intesa che  prevede  che
le Regioni, nel procedimento programmatorio,  valutino  i  fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni
e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati  alla  destinazione
scolastica,  anche  in  considerazione,  tra  l'altro,  di  eventuali
proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della  celerita'
di esecuzione degli interventi, la cui  immediata  cantierabilita'  -
con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive,
alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di  carattere
normativo - deve costituire elemento  di  priorita'  nell'accesso  al
finanziamento; 
  Visto altresi', l'art. 6 della suddetta  Intesa  che  prevede,  tra
l'altro,   una   rilevanza,   ai   fini   della   definizione   della
programmazione     degli     interventi,     anche     dell'eventuale
compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  23
gennaio 2015 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015),
con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione
del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale
n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le
risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento
derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali per  l'importo  di
euro 40.000.000,00 annui dal 2015 al 2044  autorizzati  dall'art.  10
del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la
quota di contributo annuo assegnato  che  costituisce  il  limite  di
spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  27
aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale  n.  8875
del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di
scadenza  per  la  predisposizione,  da  parte  delle  Regioni,   dei
rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015
il   termine   entro   il   quale   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sulla  base  dei  piani  triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  29  maggio  2015,  n.  322   (di   seguito,   decreto
ministeriale n. 322 del  2015),  con  il  quale  si  e'  proceduto  a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali  pervenuti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  1°
settembre 2015, n. 640, con il quale e' stato autorizzato  l'utilizzo
- da parte delle Regioni -  per  il  finanziamento  degli  interventi
inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi  dell'art.
2 del decreto interministeriale 23  gennaio  2015  -  dei  contributi
pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015  e  fino
al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per
le finalita', nella misura e  per  gli  importi  a  ciascuna  Regione
assegnati per  effetto  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti competente in
data 13 luglio 2016, con il quale - fermi restando  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione dell'art. 10 del  decreto-legge  n.  104  del
2013 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati
definiti  i  termini,  in   particolare,   al   fine   di   procedere
all'aggiornamento dei piani annuali  di  ripartizione  dell'ulteriore
contributo annuo di 10 milioni di euro dall'anno 2016 al 2044 e  alla
predisposizione   del   successivo   decreto   interministeriale   di
autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni ai sensi
dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto  al
riparto su base regionale delle risorse  pari  a  euro  9.999.999,99,
come attivabili in  termini  di  volume  di  investimento,  derivanti
dall'utilizzo dei contributi  pluriennali  recati  dall'art.  10  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  come  modificato
dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015,  riportando  per
ciascuna  Regione  la  quota  di  contributo  annuo   assegnata   che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 14 ottobre 2016,  n.  790,  con  cui  si  e'  proceduto
all'aggiornamento   della   programmazione   unica   nazionale    con
riferimento ai piani regionali 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli  enti  locali
sono stati autorizzati ad avviare i lavori  per  gli  interventi  del
piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  30
dicembre 2016, recante la proroga del  termine  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lett. e), del decreto interministeriale n.  11418  del  2016
imposto agli Enti  locali  per  l'aggiudicazione  provvisoria  al  30
giugno 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 marzo 2017 n. 134,  con  cui  si  e'  proceduto  alla
modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione
in  materia  di  edilizia  scolastica   delle   Regioni   Marche   ed
Emilia-Romagna; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  6
giugno 2017, n. 390 con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo - da
parte delle Regioni, per il finanziamento  degli  interventi  inclusi
nei piani regionali triennali di  edilizia  scolastica  di  cui  alla
programmazione unica nazionale, ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
interministeriale 23 gennaio 2015 -  dei  contributi  pluriennali  di
euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti
dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128,  come
modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107
per interventi di messa in sicurezza degli edifici; 
  Considerato che nel medesimo  decreto  si  stabiliva  che  potevano
procedere alla stipula dei contratti di appalto e all'esecuzione  dei
lavori i soli enti locali rientranti nel piano annuale  2016  di  cui
agli allegati elenchi al medesimo decreto che aggiudicassero i lavori
entro 180 giorni dalla data di  pubblicazione  del  medesimo  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Dato  atto   che   il   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti 6 giugno 2017,  n.  390  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  in  data  16  settembre
2017; 
  Considerato che il termine per l'aggiudicazione scadrebbe quindi il
15 marzo 2018; 
  Dato atto che le Regioni hanno proceduto alla stipula dei contratti
di mutuo nel mese di  dicembre  2017  e  che  molti  enti  locali  in
conseguenza di  cio'  non  hanno  potuto  avviare  le  procedure  per
l'affidamento dei lavori; 
  Considerato, quindi, che sono pervenute richieste  da  parte  degli
stessi di proroga del predetto termine per non perdere il  contributo
finalizzato alla messa in sicurezza dei propri edifici scolastici; 
  Ritenuto quindi, necessario  differire  il  termine  stabilito  nel
decreto Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017,  n.  390
al 30 settembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Proroga 
 
  1. Il  termine  stabilito  nel  decreto  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 di aggiudicazione e  o  stipula
dei contratti di appalto da parte degli enti  locali  rientranti  nel
piano 2016, e' prorogato al 30 settembre 2018. 
  Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge. 
 
    Roma, 9 aprile 2018 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Fedeli 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2018, n. 1-1263