IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017 del 27  dicembre
2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Projob societa'  cooperativa  a
mutualita'  prevalente»,  con  sede  in  Milano,  C.F.   09205320964,
conclusa in data 20 dicembre  2017,  e  del  successivo  accertamento
ispettivo concluso in data  26  febbraio  2018  con  la  proposta  di
adozione del provvedimento di  gestione  commissariale  cui  all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni
le irregolarita' riscontrate in sede  ispettiva  e  che  in  sede  di
accertamento  alcune   irregolarita'   non   risultavano   sanate   e
precisamente: mancato versamento del contributo di  revisione  per  i
bienni 2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di sanzioni  ed  interessi;
mancato versamento del contributo previsto dall'art. 11  della  legge
n. 59/1992 per gli  utili  conseguiti  nell'esercizio  2016;  mancata
predisposizione del Regolamento interno previsto  dall'art.  6  della
legge  n.  142/2001;  mancata  ripartizione  dell'utile   d'esercizio
relativo  al  bilancio  2016  in  conformita'  con  quanto  stabilito
dall'art. 2545-quater del codice civile  e  dall'art.  11,  comma  4,
della legge n. 59/1992; mancata delibera dell'assemblea dei  soci  in
ordine all'eventuale compenso o gratuita'  della  carica  dell'organo
amministrativo; mancata conformita' dei verbali delle  assemblee  del
20 ottobre 2016, 20 giugno 2017 e 29 giugno 2017 (di approvazione del
bilancio 2016) alle previsioni dell'art. 33 dello statuto e dell'art.
2375 del codice civile; 
  Considerato, inoltre, che  dall'istruttoria  effettuata  da  questa
Autorita' di vigilanza, si e' rilevato che la cooperativa non  si  e'
adeguata alle previsioni dell'art. 1, comma 936,  lettera  b),  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce  che  l'amministrazione
della societa' sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno
tre soggetti; 
  Vista la nota n. 145411 del 20 aprile 2018, con la quale  e'  stato
comunicato alla cooperativa, ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile; 
  Preso atto che la  citata  nota  n.  145411  del  20  aprile  2018,
trasmessa alla casella di posta certificata del destinatario, non  e'
risultata consegnata e che, successivamente, la stessa  comunicazione
e' stata nuovamente inoltrata alla cooperativa con  raccomandata  A/R
n. 145411 del 20 aprile 2018, e che la stessa e' stata restituita  al
mittente con la dicitura «destinatario sconosciuto»; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative nella riunione del 6 giugno 2018 in  merito  all'adozione
del provvedimento gestione commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies
del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alla specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Paolo Besozzi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della societa' cooperativa «Projob  societa'
cooperativa a  mutualita'  prevalente»,  con  sede  in  Milano,  C.F.
09205320964, costituita in data 16 settembre 2015, e' revocato.