IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Gerik societa' cooperativa» con
sede in Prato, (C.F. 02263340974), conclusa in data 6 novembre 2017 e
del successivo accertamento ispettivo concluso in  data  23  febbraio
2018 con la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di  gestione
commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa e' stata diffidata  a  sanare  nel  termine  di  sessanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che  in  sede
di  accertamento  sono  risultate  ancora  da  sanare   le   seguenti
irregolarita': mancato versamento del contributo di revisione  per  i
bienni 2013/2014, 2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di  sanzioni  ed
interessi; mancato versamento del contributo  previsto  dall'art.  11
della legge n. 59/1992 per l'utile  conseguito  nell'esercizio  2016;
nomina dei componenti del consiglio di amministrazione  in  contrasto
con  la  vigente  normativa   in   materia   in   quanto   a   «tempo
indeterminato»; 
  Considerato, inoltre, che dall'istruttoria si  e'  riscontrato  che
non  tutti  i  soci  risultano   coinvolti   nell'attivita'   sociale
dell'ente; 
  Vista la nota n. 137589, regolarmente consegnata  alla  casella  di
posta certificata del destinatario, con la quale in  data  12  aprile
2018 e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per  l'adozione
del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies
codice civile; 
  Preso atto che entro il termine di quindici giorni stabilito  nella
citata comunicazione di avvio del procedimento,  non  sono  pervenute
osservazioni o controdeduzioni; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative nella riunione del 5 giugno 2018 in  merito  all'adozione
del provvedimento gestione commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies
codice civile, nei confronti dell'ente di cui trattasi; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies codice
civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta ai sensi dell'art.  2545-sexiesdecies  codice
civile  che  prevede  che  l'Autorita'  di  vigilanza,  in  caso   di
irregolare funzionamento dell'Ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di  prassi  per  un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  salvo
eccezionali motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio di amministrazione della societa'  cooperativa  «Gerik
societa' cooperativa», costituita in data 4 marzo 2013, con  sede  in
Prato, (C.F. 02263340974)», e' revocato.