IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.; 
  Vista la determina n.  509/2018  del  28  marzo  2018,  concernente
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Colecalciferolo Pensa», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  85
del 12 aprile 2018; 
  Considerato che occorre rettificare la determina suddetta,  perche'
contiene  un  mero  errore  materiale,  circa   l'indicazione   delle
confezioni ivi contenute; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
       Rettifica della determina n. 509/2018 del 28 marzo 2018 
 
  E' rettificata, nei termini che seguono, la determina  n.  509/2018
del 28 marzo 2018,  concernente  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del  medicinale  COLECALCIFEROLO  PENSA,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018: 
  dove e' scritto 
Confezione: 
  «25.000 U.I./2.5 ml soluzione  orale»  4  contenitori  monodose  in
vetro da 2,5 ml; 
  A.I.C. n. 043935046 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': C; 
  leggasi 
Confezione: 
  «25.000 U.I./2.5 ml soluzione  orale»  4  contenitori  monodose  in
vetro da 2.5 ml; 
  A.I.C. n. 043935042 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': C.