Estratto determina AAM/PPA n. 586 del 14 giugno 2018 
 
    Codice pratica: C1A/2018/444 
    Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  RAMIPRIL
E AMLODIPINA ARISTO, nelle confezioni di seguito indicate: 
    Confezioni: 
      «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045606516 (base 10) 1CHTMN (base 32); 
      «5 mg/5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL -
A.I.C. n. 045606528 (base 10) 1CHTN0 (BASE 32); 
      «5 mg/10 mg capsule rigide» 50 capsule in blister  PA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045606530 (base 10) 1CHTN2 (BASE 32) 
      «10 mg/5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister  PA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045606542 (base 10) 1CHTNG (BASE 32); 
      «10 mg/10 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 045606555 (base 10) 1CHTNV (base 32). 
    Forma farmaceutica capsula rigida. 
    Principio attivo Ramipril e Amlodipina. 
    Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GMBH, con sede legale e  domicilio
fiscale in Berlino, Wallenroder Straße 8-10,  cap  D-13435,  Germania
(DE). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopraindicate  e'  adottata  la  seguente
classe di rimborsabilita':  apposita  sezione  della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopraindicate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.