IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  92,  recante
«Disposizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  compro  oro,  in
attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge  12  agosto
2016, n. 170» e, in particolare,  l'art.  3,  comma  1,  che  riserva
l'esercizio dell'attivita' di compro oro agli operatori  iscritti  in
apposito  registro  all'uopo  istituito  presso  l'Organismo  per  la
gestione degli elenchi degli agenti in attivita'  finanziaria  e  dei
mediatori creditizi; 
  Visto il comma 4 del predetto  art.  3,  ai  sensi  del  quale  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sono  individuate
le modalita' tecniche di  invio  dei  dati  e  di  alimentazione  del
registro degli operatori compro oro; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso in data 12 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto si intende per: 
    a)  amministrazioni  interessate:   le   amministrazioni   e   le
istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri
titoli abilitativi  comunque  denominati  e  titolari  di  poteri  di
controllo nei confronti degli operatori compro oro; 
    b) attivita' di compro oro: l'attivita'  commerciale  consistente
nel compimento di  operazioni  di  compro  oro,  esercitata,  in  via
esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente,
dagli operatori compro oro; 
    c) autorita'  competenti:  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, l'Unita' d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e  la
Guardia  di  finanza  che  opera,  nei  casi  previsti  dal   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 92, attraverso il Nucleo  Speciale  di
Polizia Valutaria; 
    d) banca dati: l'archivio di dati,  di  cui  e'  titolare  l'OAM,
finalizzato alla gestione dei dati e delle informazioni acquisiti  ai
sensi del presente decreto e suscettibile di interrogazioni da  parte
delle  autorita'  e  degli  altri   soggetti   abilitati   attraverso
specifiche chiavi di ricerca; 
    e) documento di identificazione: un documento d'identita' o altro
documento di riconoscimento equipollente  ai  sensi  della  normativa
vigente; 
    f) licenza: l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' in
materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 del regio decreto  18
giugno 1931, n. 773 e relative norme esecutive; 
    g) OAM: indica l'organismo per la gestione  degli  elenchi  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,  ai  sensi
dell'art.  128-undecies  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
    h)   operatore   compro   oro:   il   soggetto,   anche   diverso
dall'operatore professionale in oro di  cui  alla  legge  17  gennaio
2000, n. 7, che esercita l'attivita' di compro oro, previa iscrizione
nel registro degli operatori compro oro; 
    i)  preposto:  la  persona  che,  in  ragione  delle   competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell'incarico conferitogli,  sovrintende  alla  attivita'
lavorativa  e  garantisce  l'attuazione  delle  direttive   ricevute,
controllandone la corretta esecuzione  da  parte  dei  lavoratori  ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa; 
    l) registro degli operatori  compro  oro:  il  registro  pubblico
informatizzato, istituito presso l'OAM, ai sensi dell'art.  3,  comma
1, del decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  92,  in  cui  gli
operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al  fine  del  lecito
esercizio dell'attivita' di compro oro; 
    m) sede operativa: la sede ovvero  le  sedi,  diverse  da  quella
legale, in cui e' svolta l'attivita' di compro oro anche per mezzo di
uno o piu' preposti.