LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo  unico
delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria»  (nel
seguito, «TUF») e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 31, comma 4, del TUF, che attribuisce
all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo  unico  dei  consulenti
finanziari (nel  seguito,  «OCF»  o  «Organismo»)  le  competenze  in
materia di tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari; 
  Viste, altresi',  le  attribuzioni  all'Organismo  di  vigilanza  e
tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari delle competenze  in
materia di esercizio, nei confronti dei soggetti iscritti al medesimo
Albo, dei poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7,  del  TUF,
dei poteri cautelari di cui all'art. 7-septies, comma 2,  del  TUF  e
dei poteri sanzionatori di cui all'art. 196 del TUF; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione annuale e pluriennale del  bilancio  dello  Stato  (nel
seguito, «legge di stabilita' 2016»); 
  Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n.
129, ai sensi del quale la data di avvio dell'operativita'  dell'Albo
unico dei consulenti finanziari e la data di avvio  dell'operativita'
dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico  dei  consulenti
finanziari, di cui all'art. 31, comma  4,  del  TUF,  sono  stabilite
dalla CONSOB con proprie delibere ai sensi della «legge di stabilita'
2016»; 
  Visto l'art. 13, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,  (come
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  172  del  4  dicembre
2017), ai sensi del quale le  delibere  di  cui  al  citato  comma  3
dell'art. 10 del decreto legislativo 3  agosto  2017,  n.  129,  sono
adottate entro il 31 ottobre 2018 e, in ogni caso, le funzioni di cui
all'art.  1,  comma  36,  della  «legge  di  stabilita'  2016»,  sono
esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo  unico  dei
consulenti finanziari, anche in  assenza  delle  citate  delibere,  a
decorrere dal 1º dicembre 2018; 
  Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n.
129, ai sensi del quale, fino dalla data di  avvio  dell'operativita'
dell'Albo unico dei consulenti finanziari, la riserva di attivita' di
cui all'art. 18 del TUF non pregiudica la possibilita' per i soggetti
che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia
di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'art.
1, comma 5, lettera f), del TUF, senza detenere  somme  di  denaro  o
strumenti finanziari di pertinenza dei clienti; 
  Visto il regolamento adottato dalla CONSOB con  delibera  n.  20307
del 15 febbraio 2018 (nel seguito,  «regolamento  intermediari»)  con
cui e' stata data attuazione, tra l'altro, alle disposizioni  di  cui
all'art. 1, comma 36, della «legge di stabilita' 2016»; 
  Vista la disciplina transitoria contenuta nell'art. 4, commi 3, 4 e
5, della propria delibera n. 20307 del 15 febbraio  2018  recante  il
«regolamento intermediari»; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma  41,  della  «legge  di
stabilita' 2016», entro sei mesi dall'adozione del regolamento  della
CONSOB attuativo, tra l'altro, delle disposizioni di cui all'art.  1,
comma 36, della citata «legge di stabilita' 2016», la CONSOB e  l'OCF
stabiliscono con protocollo d'intesa le modalita' operative e i tempi
del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare
attuazione al nuovo assetto statutario  e  organizzativo  nonche'  le
attivita' propedeutiche connesse all'iscrizione,  con  esonero  dalla
prova  valutativa,  delle  persone  fisiche   consulenti   finanziari
autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria; 
  Visti  lo  statuto  e  il  regolamento  dell'OCF,   approvati   con
disposizione del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze, sentita la CONSOB, ai sensi dell'art. 31, comma 4 del TUF; 
  Visto l'art. 31-bis del TUF  che,  nel  demandare  alla  CONSOB  la
definizione delle modalita' di esecuzione dell'attivita' di vigilanza
sull'Organismo,  improntate  a   criteri   di   proporzionalita'   ed
economicita', sancisce che le finalita' di tale vigilanza  consistono
nella verifica  dell'adeguatezza  delle  procedure  interne  adottate
dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti allo stesso affidati  e
definisce i poteri  nei  confronti  dell'OCF  a  tal  fine  spettanti
all'Autorita', prevedendo peraltro la reciproca collaborazione, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento
delle rispettive funzioni; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 31 del  TUF,  l'OCF  opera  nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con  regolamento  dalla
CONSOB e sotto la vigilanza della medesima; 
  Visto il protocollo d'intesa stipulato tra la CONSOB e l'OCF avente
ad oggetto «Modalita'  operative  e  tempi  del  trasferimento  delle
funzioni  dalla  CONSOB  all'OCF,  adempimenti  occorrenti  per  dare
attuazione al nuovo assetto statutario e  organizzativo  e  attivita'
propedeutiche  connesse  all'iscrizione,  con  esonero  dalla   prova
valutativa, delle persone fisiche consulenti  finanziari  autonomi  e
delle societa' di consulenza finanziaria»; 
  Premesso che l'Organismo, con nota del 5 giugno 2018, ha  trasmesso
alla CONSOB il «Manuale  operativo  gestione  Albo  CFF/CFA/SCF»,  il
documento di policy relativo alla  «Vigilanza  consulenti  finanziari
abilitati fuori sede, consulenti finanziari autonomi  e  societa'  di
consulenza finanziaria» e la modulistica per  l'iscrizione  all'Albo,
con  esonero  dalla  prova  valutativa,  dei  consulenti   finanziari
autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria; 
  Ritenuto, dall'esame dei documenti trasmessi, che  l'Organismo  sia
idoneo  ad  esercitare  l'attivita'  istruttoria  per  le  iscrizioni
all'Albo dei consulenti  finanziari  autonomi  e  delle  societa'  di
consulenza finanziaria con esonero dalla prova valutativa; 
  Ritenuto,  altresi',  che  l'Organismo  sia  idoneo  ad  esercitare
l'attivita'   istruttoria   concernente   l'avvio   di   procedimenti
sanzionatori e cautelari ad un  anno  nei  confronti  dei  consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede; 
  Considerata   la   necessita'   di   garantire    la    continuita'
dell'attivita' da parte dei consulenti finanziari  autonomi  e  delle
societa' di consulenza finanziaria gia' operanti in virtu' del regime
di proroga stabilito dall'art. 19, comma 14 del  decreto  legislativo
n. 164 del 17 settembre 2007 e da  ultimo  confermato  dall'art.  10,
comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi  del
quale, fino dalla data di avvio dell'operativita' dell'Albo unico dei
consulenti finanziari, la riserva di attivita' di cui all'art. 18 del
TUF non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data  del
31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia  di  investimenti,
di continuare a svolgere il servizio di  cui  all'art.  1,  comma  5,
lettera f), del TUF; 
  Considerata, altresi', la  necessita'  di  assicurare  un'ordinato,
corretto e graduale trasferimento all'Organismo dei  procedimenti  di
vigilanza relativi ai  consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
fuori sede; 
  Ritenuto, pertanto, che  nulla  osti  a  che  l'Organismo  eserciti
l'attivita' istruttoria relativamente alle  iscrizioni  all'Albo  dei
consulenti  finanziari  autonomi  e  delle  societa'  di   consulenza
finanziaria con esonero dalla prova valutativa; 
  Ritenuto, altresi', che nulla osti a che l'Organismo eserciti,  nei
confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede,
i poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del  TUF,  per  lo
svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  concernente   l'avvio   del
procedimento cautelare ad un anno di cui all'art. 7-septies, comma  2
del TUF nonche' del procedimento sanzionatorio di  cui  all'art.  196
del TUF; 
 
                              Delibera: 
 
  A partire dal 2 luglio 2018 l'OCF  avvia  la  propria  operativita'
limitatamente all'esercizio: 
    i. dell'attivita'  istruttoria  concernente  le  iscrizioni,  con
esonero dalla prova valutativa, all'Albo  dei  consulenti  finanziari
autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria; 
    ii. dei poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF,
per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria concernente l'avvio del
procedimento cautelare ad un anno di cui all'art. 7-septies, comma  2
del TUF nonche' del procedimento sanzionatorio di  cui  all'art.  196
del  TUF,  nei  confronti   dei   consulenti   finanziari   abilitati
all'offerta fuori sede. 
  La presente delibera e' portata a conoscenza dell'Organismo  ed  e'
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e  sul  sito
internet dell'Istituto. 
  Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso  al  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni  dalla  data
di comunicazione. 
 
    Roma, 28 giugno 2018 
 
                                                  Il Presidente: Nava