IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,
per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino»;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2012 n. 8357, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 98 del 27 aprile 2012, con il quale e' stato attribuito per un
triennio al Consorzio volontario per la tutela dei vini a
denominazione di origine controllata «Orvieto» il riconoscimento e
l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alle denominazioni «Orvieto» e «Rosso Orvietano o
Orvietano Rosso»;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 23623, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 101 del 4 maggio 2015, con il quale e' stato confermato per un
ulteriore triennio l'incarico al Consorzio volontario per la tutela
dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» a svolgere
le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi
1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le D.O.C.
«Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la verifica della sussistenza
del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza
triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini a
denominazione di origine controllata «Orvieto» ha dimostrato la
rappresentativita' di cui al commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n.
238 del 2016 per le D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano
Rosso». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni
rilasciate dall'organismo di controllo designato del controllo
«Valoritalia S.r.l.», con nota prot. n. 31/sede di Orvieto/2018/47
del 30 maggio 2018, autorizzata a svolgere l'attivita' di controllo
sulle D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso»;
Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela
dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», approvato
da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di
cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio
2010, n. 7422;
Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela
dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», deve
ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre
2010 ed anche alle novita' legislative introdotte dalla legge n. 238
del 2016;
Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui
all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale,
successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art.
41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;
Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di
origine controllata «Orvieto» a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge
n. 238 del 2016 per le D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o
Orvietano Rosso»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8357, successivamente
confermato, al Consorzio volontario per la tutela dei vini a
denominazione di origine controllata «Orvieto», con sede legale in
Orvieto (Terni), corso Cavour n. 36, a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016 per le D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o
Orvietano Rosso».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8357, puo' essere
sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita
dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e
dalla legge n. 238 del 2016.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 15 giugno 2018
Il dirigente: Polizzi