IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale  di  revisione  ordinaria  disposta
dall'Associazione di  rappresentanza  Confcooperative  nei  confronti
della societa' cooperativa «S.B.F. Servizi  Bonifica  e  Facchinaggio
Societa' cooperativa» con sede in Chioggia (VE), (codice  fiscale  n.
03151120270) conclusa in  data  27  gennaio  2017  e  del  successivo
accertamento ispettivo  concluso  in  data  27  maggio  2017  con  la
proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale  cui
all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 90 giorni  le
irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e in sede di accertamento
ispettivo non risultava sanata l'irregolarita' relativa  alla  nomina
del revisore legale dei conti che deve svolgere il controllo previsto
dall'art. 2409-bis del codice civile e  dal  decreto  legislativo  n.
30/2010, avendo la cooperativa superato entrambi i parametri previsti
dall'art. 2519 e dovendo adottare le norme previste per le S.p.a.; 
  Considerato, inoltre, che  dall'istruttoria  effettuata  da  questa
Autorita' di Vigilanza, si e' rilevato che la cooperativa  non  aveva
rinnovato le cariche sociali scadute in data 16 novembre 2016  e  non
aveva depositato il bilancio dell'esercizio 2016. 
  Vista la  nota  n.  6000  in  data  4  gennaio  2018,  regolarmente
consegnata presso la casella di posta elettronica  del  destinatario,
con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto della nota pervenuta in data 2 febbraio  2018  acquisita
al numero di protocollo 53379 con la quale la  cooperativa  ha  fatto
pervenire le proprie controdeduzioni, trasmettendo la  documentazione
attestante l'avvenuto rinnovo  delle  cariche  sociali  e  l'avvenuto
deposito del bilancio 2016; 
  Tenuto conto che con nota n.  59229  del  9  febbraio  2018  questo
Ufficio comunicava di aver  preso  atto  del  superamento  delle  due
menzionate  irregolarita'  e  rimaneva  in  attesa  di  ricevere   la
documentazione attestante l'avvenuta nomina del revisore  legale  dei
conti; 
  Considerato che la sopracitata nota del  9  febbraio  2018  non  e'
stata riscontrata; 
  Tenuto conto che questo Ufficio, con nota n. 139772 del  16  aprile
2018, ha diffidato l'ente  a  provvedere  alla  nomina  del  revisore
legale dei conti entro il termine di 15 giorni; 
  Considerato che la suddetta diffida  non  e'  stata  adempiuta  nel
termine stabilito; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di  gestione  commissariale  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies,
quarto comma del codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che  prevede  che  l'Autorita'  di  vigilanza,  laddove
vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili di  specifico
adempimento, puo' nominare un commissario  che  si  sostituisce  agli
organi amministrativi dell'ente  limitatamente  al  compimento  degli
specifici  adempimenti  indicati,  determinando   poteri   e   durata
dell'incarico; 
  Tenuto  conto  che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la  massima
tempestivita' nel subentro nella gestione  affinche'  il  commissario
incaricato provveda  immediatamente  al  compimento  degli  specifici
adempimenti finalizzati al  rapido  superamento  delle  irregolarita'
riscontrate; 
  Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento
in argomento dal Comitato centrale delle cooperative in data 5 giugno
2018; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
per specifici adempimenti nella persona del legale rappresentate  che
si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente  al
compimento degli specifici adempimenti da compiere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il sig. Fornaro Raffaele nato a Chioggia (VE) il 25 settembre 1975,
codice fiscale FRNRFL75P25C638O, residente in Chioggia, via  N.  Zeno
n. 113, presidente del Consiglio di  amministrazione  della  Societa'
cooperativa  «S.B.F.  Servizi  Bonifica   e   Facchinaggio   Societa'
cooperativa»  con  sede  in  Chioggia  (VE),   (codice   fiscale   n.
03151120270), costituita in data 12  luglio  1999,  e'  nominato,  ai
sensi dell'art. 2545-sexiesdecies quarto comma del codice civile, per
un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data del presente  decreto,
Commissario per il compimento dello specifico adempimento  citato  in
premessa e piu' precisamente, per la nomina del revisore  legale  dei
conti della societa'.