IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    a) l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    b) l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    c) l'art. 214, comma 2, lettera d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    d) l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    e) l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      1) lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      2)  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      3) le procedure per la valutazione d'impatto  ambientale  delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002 - supplemento  ordinario),  con  la
quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  primo   Programma   delle
infrastrutture strategiche,  che  in  allegato  2  riporta,  tra  gli
interventi  della  Regione  Emilia-Romagna,  alla  voce  «Sistema  di
attraversamento  Nord-Sud  dei  valichi  appenninici»,  la   «SS   64
Porrettana»; 
  Visto l'Atto aggiuntivo all'Intesa generale quadro  tra  Governo  e
Regione Emilia-Romagna del 19  aprile  2013,  che  include  il  «Nodo
ferrostradale di  Casalecchio -  1°  lotto  stradale»  tra  le  opere
prioritarie regionali da avviare nel breve periodo; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015 - Supplemento ordinario, con la quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  Allegato  infrastrutture  al
Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture  strategiche»,  nell'ambito
dell'infrastruttura «Nodo Bologna Casalecchio di Reno»,  l'intervento
«Nodo ferrostradale Casalecchio di Reno»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  convertito  dalla
legge 24 febbraio 2012,  n.  14,  e  successive  modificazioni,  che,
all'art. 11, comma 5, ha trasferito, a decorrere dal 1° ottobre 2012,
al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  le  funzioni  di
concedente - di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni - precedentemente affidate ad Anas S.p.A. (ANAS); 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha  istituito,  nell'ambito  del
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  e   il
personale,  la   «Struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie
autostradali» (SVCA) con  il  compito  di  svolgere  le  funzioni  di
concedente; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72,  che  all'art.  5  riporta,  fra  le  Direzioni
generali  del  Dipartimento  per   le   infrastrutture,   i   sistemi
informativi  e  statistici  del  suddetto  Ministero,  la   Direzione
generale per le strade e le  autostrade  e  per  la  vigilanza  e  la
sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il compito, tra l'altro,
di svolgere le funzioni di concedente della  rete  stradale  e  della
rete autostradale in concessione; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    a) le  delibere  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003,  e  29  settembre  2004,  n.  24,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  2004,  con  le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici  relativi  a
progetti d'investimento  pubblico  e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
    b)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    c)  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e
176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n.  163  del
2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2,  del  menzionato
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    b) la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015,  che,  ai  sensi
del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del  2014,
aggiorna le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  234  del  2011  e  con  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, recante  «Disciplina
della procedura di valutazione dell'impatto  ambientale»  (Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 1999); 
  Visto l'art. 1, comma 295, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015), che ha introdotto modifiche  all'art.  36
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, inserendo il comma 3-bis, che prevede  che,  per
le attivita' di investimento di cui al comma 3, lettere a), b)  e  c)
del  medesimo  articolo,  e'  riconosciuta  ad  Anas  una  quota  non
superiore al 12,5 per cento del totale dello  stanziamento  destinato
alla realizzazione dell'intervento per spese non  previste  da  altre
disposizioni di legge o  regolamentari  e  non  inserite  nel  quadro
economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
  Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 81, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 211 del 2006, con la quale questo Comitato ha  approvato
il progetto preliminare del «Nodo  ferrostradale  di  Casalecchio  di
Reno (BO)»; 
  Vista la delibera 11 luglio 2012, n. 75, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 2012, con la quale questo Comitato ha  approvato
il progetto definitivo del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno
(BO) -  Progetto  stradale»,   subordinando   l'efficacia   di   tale
approvazione alla positiva conclusione dell'iter  previsto  dall'art.
15 della Convenzione unica  stipulata  il  12  ottobre  2007  tra  il
concedente Anas e il concessionario Autostrade  per  l'Italia  S.p.A.
(ASPI), mediante la stipula di un  apposito  atto  convenzionale  che
ponesse  integralmente  a  carico  del   concessionario   stesso   il
finanziamento del costo dell'intervento stradale; 
  Viste le note 3 agosto 2016, n. 30512, e 9 agosto 2016,  n.  31385,
con le quali il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha,
rispettivamente, chiesto l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  della
prima seduta  utile  di  questo  Comitato  del  «Progetto  definitivo
riguardante Nodo ferrostradale  di  Casalecchio  di  Reno -  Progetto
stradale - stralcio nord», trasmettendo  la  relativa  documentazione
istruttoria, e inviato chiarimenti istruttori; 
  Vista la nota 1° febbraio 2018, n. 3976, con la quale il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha   chiesto   l'iscrizione
all'ordine del giorno della prima seduta  utile  di  questo  Comitato
dell'argomento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno -  Progetto
stradale -  progetto  definitivo  stralcio  nord»,  trasmettendo   la
relativa documentazione istruttoria; 
  Viste le note 7 febbraio 2018, n. 1281 e n. 1298, con le  quali  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha  fornito  ulteriori
chiarimenti; 
  Vista la nota 16 febbraio 2018, n. 5125, con la quale il  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  si  e'  espresso
sull'intervento sopra citato, confermando che restano ferme tutte  le
prescrizioni contenute nella richiamata delibera di  questo  Comitato
n. 75 del 2012; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  (MIT)  nell'anno  2016  e,  in
particolare, sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
    1)  che   il   progetto   di   realizzazione   dell'intero   nodo
ferrostradale di Casalecchio di Reno comprende: 
      a) per la parte stradale, della lunghezza di  circa  4  Km,  la
realizzazione di varianti plano-altimetriche alla SS 64 «Porrettana»,
dall'attuale raccordo  autostradale  di  Casalecchio,  che  s'innesta
sulla rotatoria di piazza Biagi, a nord di Casalecchio, al tratto  di
nuova SS  64,  recentemente  completato  nell'ambito  dei  lavori  di
realizzazione  della  3ª  corsia  dell'autostrada  A1,  nella  tratta
Firenze-Bologna; 
      b)  per  la  parte  ferroviaria,  la  variazione  della   linea
Bologna-Porretta per circa 1,8  km  verso  sud,  dalla  radice  della
stazione di Casalecchio fino al rio dei Gamberi, dove e' previsto  il
riallaccio alla linea esistente, con una modifica  di  tracciato  che
prevede la realizzazione di una linea a singolo binario  studiata  in
previsione di un futuro raddoppio della stessa  e  che  comprende  la
realizzazione della nuova fermata interrata di Casalecchio centro, in
galleria artificiale; 
    2) che, nel corso di una riunione tenutasi il 17  febbraio  2012,
Anas, Regione Emilia Romagna, Comune di  Casalecchio  di  Reno,  Rete
ferroviaria italiana S.p.A.  (RFI),  e  ASPI  avevano  concordato  di
realizzare  prioritariamente  l'infrastruttura  stradale,  costituita
dagli stralci nord e sud, e  di  rinviare  ad  una  seconda  fase  la
realizzazione degli interventi ferroviari; 
    3) che, come riportato nella delibera n. 75 del 2012, concernente
l'approvazione del progetto definitivo dell'intero  tratto  stradale,
lo stralcio nord verso Bologna si estende per 2,1 Km completamente in
zona urbana, in buona parte in galleria, ed e' caratterizzato da  una
sezione stradale di tipo B «extraurbana  principale»,  a  carreggiate
separate e con due corsie per ogni senso di marcia, e lo stralcio sud
verso Sasso Marconi e' caratterizzato da una sezione stradale di tipo
C1 «extraurbana secondaria», a carreggiata unica e con una corsia per
senso di marcia; 
    4) che il limite di spesa dell'intervento del progetto definitivo
dell'intero tratto  stradale  sopra  citato  era  quantificato  in  €
159.724.713, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); 
    5) che il «nodo stradale di Casalecchio» e' inserito  nell'elenco
delle opere di cui all'art. 15 della convenzione unica,  sottoscritta
il  12  ottobre  2007  tra  Anas  e  ASPI,  con  previsione   di   un
finanziamento di 159,7 milioni di euro; 
    6) che a dicembre 2015 la Direzione  generale  per  la  vigilanza
sulle concessioni autostradali del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti ha proceduto alla stipula di un  atto  aggiuntivo  alla
convenzione unica, disciplinando l'inserimento della  suddetta  opera
tra gli impegni di investimento del concessionario  e  disponendo  il
relativo   finanziamento   interamente   a   carico   dello    stesso
concessionario; 
    7) che Anas aveva nel frattempo aggiornato il progetto, recependo
le prescrizioni formulate da questo Comitato con la  citata  delibera
n. 75 del 2012 e adeguando il relativo quadro economico  in  base  al
prezziario Anas 2014, con un conseguente incremento dei costi tale da
rendere realizzabile, con il succitato finanziamento di 159,7 milioni
di euro, il solo stralcio nord dell'intervento; 
    8) che il  progetto  aggiornato  dello  stralcio  nord  e'  stato
verificato ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163  del
2006 e degli articoli da 44 a 59 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e, in base al  certificato  finale
di verifica emesso il  9  aprile  2014,  il  responsabile  unico  del
procedimento (RUP), ha dichiarato validato il progetto; 
    9) che Anas ha confermato che il progetto  definitivo  aggiornato
non ha  introdotto  variazioni  tecniche  significative  rispetto  al
progetto definitivo approvato con  delibera  n.  75  del  2012,  come
specificato nelle note della stessa Anas 22 luglio 2016, n. 82963, 28
luglio 2016, n. 85625, e 2 agosto 2016, n. 86942, in cui  sono  state
anche analizzate le ragioni dell'incremento di costo dell'intervento; 
    10) che, con la citata nota 28 luglio 2016, n. 82963, il  RUP  ha
dichiarato che le prescrizioni contenute nella  delibera  n.  75  del
2012 sono state recepite nel  progetto  definitivo  aggiornato  dello
stralcio nord; 
    11) che il Ministero ha richiamato la documentazione  istruttoria
di cui alla delibera n. 75 del 2012 e ha specificato, come asseverato
dal RUP, che restano «validi» i pareri, le autorizzazioni e  i  nulla
osta alla base del progetto definitivo di cui alla citata delibera n.
75 del 2012, ivi inclusi gli esiti della conferenza di  servizi,  che
il piano particellare degli espropri e' immutato e  che  lo  stralcio
nord costituisce parte «invariata» del predetto progetto; 
    12) che con delibera 28 aprile 2014, n. 32, Anas ha approvato  il
progetto definitivo denominato «Nodo ferrostradale di Casalecchio  di
Reno (BO) - Progetto stradale -  Stralcio  Nord»  ed  ha  autorizzato
l'avvio  delle  procedure  di  gara  per  l'affidamento  in   appalto
integrato delle attivita' di progettazione esecutiva e  realizzazione
delle opere, il cui bando e' stato pubblicato il 28 luglio 2014; 
    13) che  le  suddette  procedure  di  gara  sono  state  concluse
limitatamente  alla  fase  di  prequalifica  dei   candidati,   senza
pervenire  all'individuazione  dell'aggiudicatario,   essendo   stata
interrotta la successiva fase d'invio delle lettere d'invito; 
    14) che alla luce di cio' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha proposto la modifica della  delibera  n.  75  del  2012,
limitando l'approvazione al progetto  definitivo  del  solo  stralcio
nord  delle  opere  stradali,  con   conseguente   differimento   del
completamento dello stralcio sud, del costo stimato di 55 milioni  di
euro, al momento in  cui  sarebbero  state  disponibili  le  relative
risorse finanziarie di cui al contratto di programma Anas  2016-2020,
all'epoca  in  corso  di   stipula,   previste   con   appaltabilita'
nell'esercizio 2019; 
  Preso atto delle risultanze della succitata istruttoria 2016  sotto
l'aspetto attuativo, e che prevedevano in particolare: 
    1)  che  il  soggetto  aggiudicatore  dell'intervento  e'   stato
individuato in Anas; 
    2) che le opere  stradali  sarebbero  state  realizzate  mediante
appalto integrato; 
    3) che erano previsti 9 mesi per l'appalto dei lavori, 4 mesi per
le attivita' progettuali e autorizzative  residue,  36  mesi  per  la
realizzazione delle opere e 3 mesi per la messa in esercizio, per  un
totale di 52 mesi; 
  Preso atto delle risultanze della  citata  istruttoria  2016  sotto
l'aspetto finanziario, e in particolare: 
    1) che l'importo aggiornato dei soli lavori dello  stralcio  nord
risultava di 93,6 milioni di euro, con un incremento di 13,5  milioni
di euro rispetto agli iniziali 80,1  milioni  di  euro  di  cui  alla
delibera n. 75 del 2012 e che tale incremento era dovuto quanto  a  1
milione di euro al recepimento delle prescrizioni di questo  Comitato
e  quanto  a  12,5  milioni  di  euro   all'aggiornamento   economico
dell'intervento  al  prezzario  Anas  2014,  nonche'  ad  affinamenti
progettuali di dettaglio; 
    2) che a seguito dell'aumento del costo dei lavori,  erano  stati
aggiornati gli oneri per la sicurezza (passati da 3,2 a  5,6  milioni
di euro), gli oneri per la progettazione esecutiva (passati da 0,9  a
1,8 milioni di euro), le spese per somme a disposizione  (passate  da
29 a 37,8 milioni di euro) e gli  oneri  d'investimento  (passati  da
14,2 a 20,8 milioni di euro) e  che  non  erano  previste  somme  per
imprevisti; 
    3) che, complessivamente, l'aggiornamento del progetto definitivo
dello stralcio nord del «Nodo ferrostradale di  Casalecchio  di  Reno
(BO) - progetto stradale» ha comportato una maggiore spesa  di  circa
32  milioni  di  euro  e  che  il  costo  aggiornato  dell'intervento
ammontava a 159.724.713 euro, al netto di IVA, cosi' articolato: 
    
 
=====================================================================
|                    Voci                    |    Importi (euro)    |
+============================================+======================+
|Lavori                                      |         93.612.195,30|
+--------------------------------------------+----------------------+
|Progettazione esecutiva e monitoraggio      |                      |
|ambientale                                  |          1.849.518,20|
+--------------------------------------------+----------------------+
|Oneri della sicurezza                       |          5.616.731,70|
+--------------------------------------------+----------------------+
|Somme a disposizione                        |         37.812.609,58|
+--------------------------------------------+----------------------+
|Oneri d'investimento di Anas                |         20.833.658,22|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                     Totale                 |        159.724.713,00|
+--------------------------------------------+----------------------+
 
    4) che tale importo era finanziato a  carico  di  ASPI  ai  sensi
della citata Convenzione unica del 12 ottobre 2007; 
  Considerato che alla luce  della  succitata  istruttoria  e'  stata
adottata la delibera 10  agosto  2016,  n.  39,  non  perfezionata  a
seguito di osservazioni della Corte dei conti; 
  Preso atto degli aggiornamenti istruttori trasmessi  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nel 2018 e in particolare: 
    1) che la proposta inizialmente presentata riguardava: 
      a) la modifica dell'oggetto  dell'intervento  il  cui  progetto
definitivo e' stato  approvato  con  la  delibera  n.  75  del  2012,
limitando l'approvazione al solo stralcio nord del progetto stradale; 
      b) l'approvazione del progetto stradale del  suddetto  stralcio
nord ai sensi  degli  articoli  166  e  167,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006; 
      c) l'approvazione del relativo quadro economico, come rivisto a
seguito dell'istruttoria del MIT; 
      d) la conferma dell'efficacia  delle  approvazioni  di  cui  ai
punti 1.1, 1.2 e 1.6  della  richiamata  delibera  n.  75  del  2012,
rapportati all'opera in approvazione, ai fini della dichiarazione  di
pubblica utilita', con decorrenza del termine di  tale  dichiarazione
dalla data di efficacia della predetta delibera n. 75; 
      e) la proroga di due anni del termine di validita' della citata
dichiarazione   di   pubblica   utilita',   tenuto   conto   che   la
sottoscrizione  dell'atto  aggiuntivo  alla  convenzione   unica   e'
intervenuta solo in data 22 febbraio 2018; 
      f) l'annullamento della procedura ristretta  per  l'affidamento
dei lavori di realizzazione dello stralcio nord, sospesa alla fase di
prequalifica, stante il tempo trascorso  dal  relativo  avvio,  e  la
pubblicazione di un nuovo bando, in cui sia posto a base di  gara  il
progetto esecutivo aggiornato sulla base  dei  prezzi  della  vigente
tariffa Anas 2017, ai sensi  dell'art.  23,  comma  16,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni,  che  risulta
mediamente inferiore alla tariffa 2014; 
      g) l'indicazione, quale modalita' di affidamento,  dell'appalto
dei lavori sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.  59,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    2) che, relativamente  all'osservazione  della  Corte  dei  conti
inerente la mancata preventiva stipula del nuovo  atto  convenzionale
che ponesse «integralmente  a  carico  del  concessionario  il  costo
dell'intervento stradale approvato» e che fosse «efficace ai sensi di
legge», il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  (quale
concedente) e ASPI  (quale  concessionaria)  hanno  stipulato  il  22
febbraio 2018 un atto aggiuntivo alla convenzione unica  sottoscritta
il 12  ottobre  2007,  con  il  quale  hanno  posto  a  carico  della
concessionaria il finanziamento complessivo massimo di 157.875.194,80
euro, comprensivo di: 
      a) 2.275.287 euro, quali  oneri  gia'  sostenuti  dalla  stessa
concessionaria per la progettazione preliminare e definitiva e per lo
studio d'impatto ambientale dell'intero nodo stradale di Casalecchio; 
      b) 155.599.907,80 euro, quale importo  massimo  che  la  stessa
concessionaria  corrispondera'  ad  Anas  secondo  l'avanzamento  dei
lavori di realizzazione dello stralcio nord del predetto nodo; 
    3) che il suddetto atto aggiuntivo e' stato approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, 6 febbraio 2018,  n.  32,  e
tale decreto e' in corso di registrazione; 
    4) che, condividendo le perplessita' sollevate  dalla  Corte  dei
conti sulla  mancata  coerenza  tra  il  progetto  approvato  con  la
delibera n. 75 del 2012 (progetto definitivo  dell'intero  intervento
stradale previsto nel «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno»)  e
l'oggetto e l'importo del bando di gara del 28 luglio 2014  (progetto
definitivo del solo stralcio nord del predetto intervento  stradale),
il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  proposto  la
revoca della procedura ristretta attivata e la  pubblicazione  di  un
nuovo bando, ponendo a gara il  progetto  esecutivo  aggiornato  alla
vigente tariffa Anas 2017; 
    5) che - in merito alle osservazioni  sull'incremento  del  costo
dello stralcio nord, derivante  dal  recepimento  delle  prescrizioni
formulate sul progetto definitivo approvato con la delibera n. 75 del
2012 - in sede di riscontro ad un rilievo della Corte dei conti sulla
delibera n. 39 del 2016, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti aveva precisato che l'allegato prescrizioni di tale  ultima
delibera riportava le stesse prescrizioni della  precedente  delibera
del 2012,  evidenziandone  l'eventuale  recepimento  nell'ambito  del
progetto dello stralcio nord con incremento di costo per 1 milione di
euro; 
    6) che - per la quota di maggior costo pari  a  12,5  milioni  di
euro,  derivante  dalla  differenza  tra  i  prezzi  2010,  epoca  di
approvazione del progetto definitivo dell'intero progetto stradale, e
i prezzi 2014,  considerati  per  il  progetto  definitivo  del  solo
stralcio nord posto a gara e per  la  relativa  delibera  n.  39  del
2016 - le motivazioni sono da ricondurre: 
      a)  all'aggiornamento  annuale  dei  prezzari  delle   stazioni
appaltanti, che - come previsto dall'art. 133, comma 8,  del  decreto
legislativo n. 163 del  2006 -  cessano  di  avere  validita'  il  31
dicembre di ogni anno e possono  essere  transitoriamente  utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di  gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data e che al progetto
in esame non si puo' applicare il comma 2 del predetto art. 133,  che
esclude la revisione dei prezzi per i lavori pubblici  gia'  affidati
dalle stazioni appaltanti; 
      b) agli affinamenti progettuali  del  progetto,  necessari  per
consentirne l'appalto, che hanno riguardato principalmente il sistema
di sostegno degli scavi per la realizzazione della galleria  e  delle
trincee di approccio, il pacchetto di pavimentazione  e  il  relativo
sottofondo, il  profilo  in  galleria,  l'impermeabilizzazione  della
stessa, l'aggiornamento delle quantita' di  acciaio  necessario  alla
realizzazione dell'opera in seguito agli  approfondimenti  effettuati
sulla base di calcoli strutturali, il differente sistema di  gestione
delle terre derivante dalla realizzazione del solo stralcio nord; 
    7) che Anas ha dichiarato che il progetto non subira'  incrementi
di costo in fase di  progettazione  esecutiva  per  l'adeguamento  al
prezziario 2017, in  quanto  quest'ultimo  ha  subito  una  riduzione
percentuale generalizzata  di  circa  il  7  per  cento  rispetto  al
prezziario 2014; 
    8) che, relativamente all'osservazione della Corte dei  conti  in
merito alla mancata previsione della demolizione  dei  fabbricati  di
stazione, con quantificazione dei relativi  oneri,  la  realizzazione
prioritaria degli interventi stradali e il conseguente  rinvio  degli
interventi  ferroviari,  comprensivi  del   raddoppio   della   linea
ferroviaria, hanno determinato  la  previsione  di  una  fase  0  dei
lavori, propedeutica all'avvio degli interventi stradali; 
    9) che la convenzione 12 maggio 2015, sottoscritta da RFI e  Anas
per regolare gli obblighi inerenti i lavori della suddetta fase 0, ha
previsto che Anas debba finanziare gli oneri di  RFI  relativi,  come
indicato all'art. 3 della medesima convenzione, anche alle opere  per
«demolizione fabbricati esistenti»; 
    10) che peraltro la demolizione dei fabbricati di stazione non e'
prevista  nell'attuale  configurazione  di  progetto,  in  quanto  il
raddoppio della linea ferroviaria, non finanziato,  risulta  «di  non
imminente attuazione» e rinviato ad una fase ulteriore, non  definita
temporalmente; 
    11) che, come asseverato dal RUP, restano  validi  i  pareri,  le
autorizzazioni e i nulla osta alla base del  progetto  definitivo  di
cui alla delibera di questo Comitato n. 75 del 2012, ivi inclusi  gli
esiti della conferenza di servizi e che rimane  inalterato  il  piano
particellare degli espropri, citato dalla predetta delibera; 
    12) che, a luglio 2016, il RUP ha esaminato  le  prescrizioni  di
cui alla citata delibera n. 75 del 2012,  fornendo  informazioni  sul
loro recepimento e sulla quantificazione del relativo maggior  costo,
pari complessivamente a 1 milione di euro, come sopra riportato; 
    13)  che,  nel  corso  dell'adunanza  del  25  gennaio  2018,  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che  l'opera,  in
assenza  di  variazioni  delle  scelte  tecniche,   rimane   conforme
all'intero  progetto  statale  gia'  approvato  e  che,   registrando
modifiche  solo  nel  quadro  economico,  non  richieda  l'esame  del
Consiglio stesso; 
    14) che per la realizzazione dell'intervento sono previsti  1.120
giorni naturali e consecutivi, di cui 120 giorni per la progettazione
esecutiva e 1.080 giorni per l'esecuzione dei lavori; 
    15) che i lavori saranno  affidati  in  appalto  sulla  base  del
progetto esecutivo, ai sensi  dell'art.  59,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
    16) che il  quadro  economico  dell'intervento  in  approvazione,
elaborato su prezzi 2014 e  rivisto  rispetto  al  precedente  quadro
economico di gara relativo al progetto definitivo dello stralcio nord
e  pari  a  159.724.713  euro,  prevede  ora  un  minor   costo   per
l'intervento pari a 155.599.907,8 euro,  al  netto  di  IVA  e  cosi'
articolato: 
 
=====================================================================
|                    Voci                    |    Importi (euro)    |
+============================================+======================+
|Lavori soggetti a ribasso                   |    93.612.195,30     |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Oneri della sicurezza                       |     5.616.731,72     |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Somme a disposizione                        |    39.082.102,14     |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Oneri d'investimento di Anas                |    17.288.878,64     |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                     Totale                 |    155.599.907,80    |
+--------------------------------------------+----------------------+
 
    17) che il suddetto  quadro  economico  deriva  dall'eliminazione
della  voce  «fondo  d'incentivazione  art.  92,  comma  7,   decreto
legislativo n. 163/06 e s.m.i.», dalla riduzione dallo 0,8  allo  0,5
per cento dell'importo  delle  «spese  per  prove  di  laboratorio  e
verifiche tecniche», dal ripristino della  voce  «imprevisti»,  che -
inclusi «lavori in economia» - e' quantificata in 2.466.190,06  euro,
e  dalla  riduzione  dal  15  al  12,50   per   cento   degli   oneri
d'investimento; 
    18) che l'ulteriore fabbisogno necessario a reintegrare la  spesa
per   «imprevisti»   sino   all'importo   di    7.938.314,16    euro,
corrispondente all'8 per cento  dei  lavori  e  degli  oneri  per  la
sicurezza, derivera' dal ribasso conseguito  in  sede  di  gara,  che
rimarra' vincolato all'intervento; 
    19) che, per confermare il citato impatto del vigente  prezziario
Anas  2017  sul  quadro  economico   dell'intervento,   il   soggetto
aggiudicatore  ha  aggiornato  il  computo  metrico  estimativo   del
progetto e rielaborato  come  segue  il  predetto  quadro  economico,
confermando il costo complessivo  dell'intervento  in  155.599.907,80
euro, al netto di IVA:  
 
=====================================================================
|                    Voci                    |    Importi (euro)    |
+============================================+======================+
|Lavori soggetti a ribasso                   |    85.855.000,00     |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Oneri della sicurezza e protocollo legalita'|     5.800.575,00     |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Somme a disposizione                        |    46.655.454,16     |
+--------------------------------------------+----------------------+
|Oneri d'investimento di Anas                |    17.288.878,64     |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                     Totale                 |    155.599.907,80    |
+--------------------------------------------+----------------------+
 
    20) che l'importo dei lavori a base d'asta  (85.855.000,00  euro)
risulta  inferiore  rispetto  a  quello  calcolato  su  prezzi   2014
(93.612.195,30 euro), che tale riduzione consente,  tra  l'altro,  di
elevare l'accantonamento per imprevisti  all'interno  delle  somme  a
disposizione a 5.724.486,34 euro e che gli oneri d'investimento  sono
stati calcolati nella misura del 12,50 per cento; 
    21)  che  la  realizzazione  dello  stralcio  sud  del   progetto
stradale, la cui approvazione non e' inclusa in questa delibera e che
presenta   caratteristiche   meno   complesse,   e'   prevista    con
appaltabilita' nel 2019 e per un costo di 54.364.444  euro  a  carico
del contratto di programma Anas 2016-2020, il  cui  schema  e'  stato
approvato con delibera di questo  Comitato  7  agosto  2017,  n.  65,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  292  del  2017,  e  che  tale
contratto e' stato poi approvato con il decreto del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2017, n. 588; 
  Preso atto che, con  la  richiamata  nota  n.  5125  del  2018,  il
Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ha
constatato  che  il  progetto  dello  stralcio  nord  non  ha  subito
modifiche sotto il profilo tecnico rispetto a quanto approvato con la
citata delibera di n. 75 del 2012 e che quindi restano ferme tutte le
prescrizioni dettate della predetta delibera; 
  Ritenuto, relativamente alla proposta formulata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti: 
    1) che la normativa applicabile alle opere inserite nel Programma
delle  infrastrutture  strategiche   consenta   a   questo   Comitato
l'approvazione di progetti e di alcune tipologie di varianti  ma  non
di quadri economici, dei quali peraltro questo Comitato stesso prende
atto, individuando anche il limite di spesa delle predette opere; 
    2) che la richiesta  di  proroga  di  due  anni  del  termine  di
validita' della dichiarazione di pubblica utilita', il cui rinvio  e'
stato  condiviso  dal  MIT,  debba  essere  supportata  da   apposita
istruttoria, corredata dei necessari elementi informativi; 
    3) che l'annullamento della procedura  di  gara  gia'  bandita  e
attualmente sospesa e la pubblicazione di  un  nuovo  bando  di  gara
sulla base del progetto esecutivo non rientrino tra le competenze  di
questo Comitato, fatto di cui il MIT ha preso atto; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 27 febbraio 2018, n. 1183, predisposta congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento  della  politica  economica  e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva
la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui  al
decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,  anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
  La delibera 11 luglio 2012, n. 75, con la quale questo Comitato  ha
approvato  il  progetto  definitivo  del   «Nodo   ferrostradale   di
Casalecchio di Reno (BO) - Progetto stradale» e' cosi' modificata: 
1. Approvazione progetto definitivo. 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  nonche'  ai  sensi  dell'art.  12  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive
modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni di cui al successivo
punto 1.6, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il
progetto definitivo del «Nodo ferrostradale di  Casalecchio  di  Reno
(BO) - Progetto stradale - stralcio nord», ad eccezione  delle  opere
di cui al successivo punto 1.2. 
  1.2 Ai sensi e per gli effetti degli articoli  167,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, nonche' ai sensi degli  articoli
10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del  2001,
e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni di  cui
al  successivo  punto  1.6,  anche  ai  fini   della   compatibilita'
ambientale, della localizzazione urbanistica, della  apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione  di  pubblica
utilita', il progetto definitivo delle seguenti opere  facenti  parte
del «Nodo  ferrostradale  di  Casalecchio  di  Reno  (BO) -  Progetto
stradale - stralcio nord»: 
    a) muro di sostegno dalla progressiva Km 1+920  alla  progressiva
Km 1+980,89; 
    b) asse principale stradale (nord)  dalla  progressiva  Km  1+975
alla progressiva Km 2+023; 
    c) asse principale stradale (nord)  dalla  progressiva  Km  2+040
alla progressiva Km 2+283; 
    d) deviazione della via Porrettana alla progressiva Km 0+520; 
    e) adeguamento della viabilita' di accesso alla cabina  elettrica
alla progressiva Km 1+870; 
    f) deviazione del Rio dei Gamberi alla progressiva Km 2+030; 
    g)  ponte  Rio  dei  Gamberi  dalla  progressiva  Km  2+023  alla
progressiva Km 2+040; 
    h) rampa Faianello-Casalecchio dalla progressiva  Km  2+050  alla
progressiva Km 2+300; 
    i) rampa Casalecchio-Faianello dalla progressiva  Km  2+100  alla
progressiva Km 2+220; 
    j) risoluzione interferenze fognarie da progressiva  Km  1+070  a
progressiva Km 1+875. 
  1.3   Le   suddette   approvazioni   sostituiscono    ogni    altra
autorizzazione,  approvazione  e   parere   comunque   denominato   e
consentono  la  realizzazione  di  tutte  le  opere,  prestazioni   e
attivita' previste nei progetti approvati ai precedenti punti  1.1  e
1.2. 
  1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui ai  precedenti  punti
1.1 e 1.2 e' quantificato complessivamente in 155.599.907,80 euro, al
netto di IVA, come riportato nella precedente presa d'atto. 
  1.5 Il finanziamento della spesa di cui al precedente punto 1.4  e'
posto a carico di  Autostrade  per  l'Italia  S.p.A.,  come  previsto
nell'atto  aggiuntivo  alla  convenzione  unica  12   ottobre   2007,
sottoscritto il 22  febbraio  2018  e  meglio  individuato  in  presa
d'atto. 
  1.6 Le prescrizioni cui e' subordinata l'approvazione dei  progetti
individuati ai citati punti 1.1 e 1.2 sono riportate nell'allegato  1
alla presente delibera, che forma  parte  integrante  della  delibera
stessa. 
  1.7 E' altresi' approvato ai sensi  dell'art.  170,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  il
programma di risoluzione delle interferenze, riportato  nei  seguenti
elaborati    progettuali:    T00EG00GENET02G    Relazione    generale
illustrativa;  P01IN00INTPL01C,  P01IN00INTPL02C,   P01IN00INTPL03C -
Planimetrie di ricognizione;  P01IN00INTPL04C -  Stato  attuale  rete
ferroviaria e sovrapposizione  progetto  stradale;  P01IN00INTPL05C -
Variante di tracciato ferroviario e futuro raddoppio; P01IN00INTDI01C
- Scheda proposta di soluzione; P01IN00INTES01C - Stima degli oneri. 
  1.8 Le indicazioni relative al piano  particellare  degli  espropri
sono riportate nei seguenti  elaborati  progettuali:  T00EG00GENET02G
Relazione  generale  illustrativa;  P01ES00ESPEE01C -  Elenco  ditte;
P01ES00ESPPC01C,      P01ES00ESPPC02C -      Piano      particellare;
P01ES00ESPPC03C,    P01ES00ESPPC04C -    Piano    particellare    con
sovrapposizione progetto; P01ES00ESPRE01A - relazione espropri. 
  1.9 L'efficacia delle approvazioni di cui ai precedenti punti  1.1,
1.2 e 1.7 ai fini della dichiarazione di  pubblica  utilita'  decorre
dalla data di registrazione, da parte della Corte  dei  conti,  della
delibera di questo Comitato n. 75 del 2012 e rimane subordinata  alla
registrazione, da parte della stessa Corte dei conti, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  concernente  l'approvazione
dell'atto aggiuntivo sottoscritto il 22 febbraio 2018,  citato  nella
precedente presa d'atto. 
2. Disposizioni varie. 
  2.1 Il costo del  progetto  esecutivo  dell'intervento  non  dovra'
essere  incrementato  rispetto  al  costo  del  progetto   definitivo
approvato con la presente delibera,  riportato  al  precedente  punto
1.4. 
  2.2 Gli «oneri d'investimento», calcolati nella misura massima  del
12,5 per cento, saranno riconosciuti sulla base della rendicontazione
di dettaglio delle spese effettivamente sostenute. 
  2.3  La   voce   «imprevisti»   del   quadro   economico   relativo
all'intervento in approvazione potra' essere ulteriormente integrata,
fino all'importo di  7.938.314,16  euro,  a  valere  sugli  eventuali
ribassi d'asta, fermo restando che questi ultimi dovranno rimanere in
ogni caso vincolati all'intervento fino al termine dei lavori. 
  2.4  Il  soggetto   aggiudicatore   provvedera'   all'aggiornamento
dell'art. 3 della convenzione 12 maggio 2015,  sottoscritta  con  RFI
S.p.A., specificando che la demolizione dei fabbricati  di  stazione,
che avrebbe dovuto essere eseguita nella fase  0  dei  lavori,  sara'
invece valutata  al  momento  in  cui  dovra'  essere  realizzato  il
raddoppio della linea ferroviaria. 
3 Disposizioni finali. 
  3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti attinenti i progetti  definitivi  approvati  ai  precedenti
punti 1.1 e 1.2. 
  3.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori  previsti  nei   citati   progetti   definitivi,   a   fornire
assicurazioni al suddetto Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel
progetto esecutivo, delle prescrizioni di  cui  al  precedente  punto
1.9. Resta fermo che i competenti uffici della Regione Emilia Romagna
procederanno a effettuare  le  verifiche  sulla  puntuale  osservanza
delle  prescrizioni  e  la  vigilanza  durante  la  realizzazione   e
l'esercizio delle opere, ai sensi della  legge  regionale  18  maggio
1999, n. 9. 
  3.3 Il  citato  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
  3.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 
  3.5 Il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra'  contenere
una  clausola  che  ponga  a  carico   dell'appaltatore   adempimenti
ulteriori rispetto alla vigente  normativa,  intesi  a  rendere  piu'
stringenti  le  verifiche  antimafia,  prevedendo -  tra  l'altro   -
l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli
eventuali sub-appaltatori  e  sub-affidatari,  indipendentemente  dai
limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonche'  forme  di
monitoraggio durante la realizzazione dei lavori. 
  3.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura  il  monitoraggio
ai sensi del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229.  In
osservanza del  principio  che  le  informazioni  comuni  ai  sistemi
debbono essere inviate una sola volta,  nonche'  per  minimizzare  le
procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato
flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art.  1  della
legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei
dati saranno  definiti  con  un  protocollo  tecnico  tra  Ragioneria
generale dello Stato e DIPE,  da  redigersi  ai  sensi  dello  stesso
decreto legislativo, articoli 6 e 7. 
  3.7 Ai sensi della richiamata delibera n.  15  del  2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le  modalita'
di controllo dei flussi  finanziari  sono  adeguate  alle  previsioni
della medesima delibera. 
  3.8 Ai sensi della richiamata delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP
assegnato al progetto in argomento dovra' essere evidenziato in tutta
la documentazione amministrativa e contabile riguardante il  progetto
stesso. 
 
    Roma, 28 febbraio 2018 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 
 

Registrata alla Corte dei conti il 18 giugno 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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