IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che
demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su
proposta dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL), la definizione del concetto di offerta di lavoro congrua;
Visto l'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del
2015, che stabilisce i principi in base ai quali il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali definisce l'offerta di lavoro
congrua;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita», e, in particolare, l'art. 4, commi 41 e 42;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la proposta dell'ANPAL approvata con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 2/2018 nella seduta del 14 febbraio
2018;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e principi
1. Il presente decreto definisce l'offerta di lavoro congrua ai
sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015,
in base ai seguenti principi:
a) coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze
maturate;
b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di
trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata dello stato di disoccupazione.
2. Per i soggetti percettori di indennita' di cui all'art. 21 del
decreto legislativo n. 150 del 2015, ai fini della definizione
dell'offerta di lavoro congrua, oltre ai principi di cui al comma 1,
si tiene conto anche dell'entita' della retribuzione dell'offerta di
lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo n. 150 del 2015.