IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'Aifa,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e s.m.i.; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione Aifa del 3 luglio  2006,  pubblicata  sulla
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione Aifa del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
s.m.i.; 
  Vista la determina con la quale la societa'  Stallergenes  S.A.  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
«Oralair»; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Stallergenes  ha  chiesto
la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Oralair»; 
  Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella  seduta
del 15 febbraio 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  18
aprile 2018; 
  Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2018  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ORALAIR e' rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate: 
    Confezioni: 
      «100 IR & 300 IR compresse sublinguali» 31 compresse in blister
PA/AL/PVC - A.I.C. n. 039857014 (in base 10); 
      Classe di rimborsabilita': A; 
      Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 66,65; 
      Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 110,00; 
      «300  IR  compresse  sublinguali»  30  compresse   in   blister
PA/AL/PVC - A.I.C. n. 039857026 (in base 10); 
      Classe di rimborsabilita': A; 
      Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 66,65; 
      Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 110,00; 
      «300  IR  compresse  sublinguali»  90  compresse   in   blister
PA/AL/PVC - A.I.C. n. 039857038 (in base 10); 
      Classe di rimborsabilita': A; 
      Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 199,95; 
      Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 330,00; 
      Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory,
ivi comprese le strutture  private  accreditate  sanitarie,  come  da
condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa complessivo sul prezzo ex factory a partire da marzo
2018: € 2,8 milioni. 
  In caso di superamento  della  soglia  EXF  di  €  2,8  milioni  di
fatturato nei  12  mesi,  la  ditta  e'  chiamata  al  ripiano  dello
sfondamento attraverso payback. 
  Ai   fini   della   determinazione   dell'importo    dell'eventuale
sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato sulla base dei
consumi e in base al fatturato (al netto degli eventuali payback  del
5% e dell'1,83% e dei  payback  effettivamente  versati,  al  momento
della verifica dello  sfondamento,  derivanti  dall'applicazione  dei
MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso  della  tracciabilita',
di cui al decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2004,  per
i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso  OSMED,  istituito
ai sensi della legge  n.  448/1998,  successivamente  modificata  dal
decreto ministeriale n. 245/2004  per  la  convenzionata.  E'  fatto,
comunque, obbligo alla parte di  fornire  semestralmente  i  dati  di
vendita relativi ai prodotti soggetti  al  vincolo  del  tetto  e  il
relativo trend dei  consumi  nel  periodo  di  vigenza  dell'accordo,
segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti  anche  prima   della
scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto  di  spesa,
il periodo di riferimento, per i prodotti gia' commercializzati avra'
inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella  Gazzetta
Ufficiale, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione,  dal  mese
di inizio dell'effettiva commercializzazione. 
  In caso di richiesta di  rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che
comporti  un  incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla
specialita' medicinale e/o molecola,  il  prezzo  di  rimborso  della
stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovra'
essere rinegoziato in riduzione  rispetto  ai  precedenti  valori.  I
tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente  fissati,
si riferiscono a tutti gli importi comunque a  carico  del  SSN,  ivi
compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della  legge
n.  648/1996  e  dall'estensione  delle  indicazioni  conseguenti   a
modifiche. 
  Viene confermato il tetto di spesa vigente di 2,1  milioni  per  il
periodo marzo 2017/febbraio 2018. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.