IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze  della  revisione  dell'AGCI  concluse  con  la
proposta di gestione  commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del
codice  civile  nei  confronti  della   «Officine   Italia   Societa'
cooperativa»; 
  Considerato che dalla  visura  camerale  aggiornata  si  evince  il
mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi  e  che
essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2013 non
si ravvisano i  presupposti  per  la  continuita'  aziendale,  tipici
dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento di scioglimento per atto dell'Autorita' e che il  legale
rappresentante non ha formulato osservazioni  e/controdeduzioni,  pur
essendo stato messo nella condizione di conoscere la  nuova  proposta
sanzionatoria decisa dalla amministrazione procedente; 
  Tenuto conto che l'ente risulta pertanto trovarsi nelle  condizioni
previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Officine Italia Societa' cooperativa» con sede in Roma, (codice
fiscale n. 11367221006), e' sciolta per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.