IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze della revisione dell'AGCI concluse con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti della «Officine Italia Societa' cooperativa»; Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi e che essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2013 non si ravvisano i presupposti per la continuita' aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'Autorita' e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni, pur essendo stato messo nella condizione di conoscere la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla amministrazione procedente; Tenuto conto che l'ente risulta pertanto trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; Decreta: Art. 1 La «Officine Italia Societa' cooperativa» con sede in Roma, (codice fiscale n. 11367221006), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.