IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  effettuata  dal   revisore
incaricato dalla UECOOP e relative alla  societa'  cooperativa  sotto
indicata,  conclusa  con   la   proposta   di   liquidazione   coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile; 
  Considerato che dalla  visura  camerale  aggiornata  si  evince  il
mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi  e  che
non  si  ravvisano  i  presupposti  per  attestare  correttamente  le
condizioni di insolvenza dell'ente; 
  Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento di scioglimento per atto dell'autorita' e che il  legale
rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni, pur
essendo stato messo nella condizione di conoscere la  nuova  proposta
sanzionatoria decisa dalla amministrazione procedente; 
  Tenuto conto che l'ente risulta pertanto trovarsi nelle  condizioni
previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «SI.GI. Societa' cooperativa» con sede  in  Fiano  Romano  (RM),
(codice fiscale n. 11740911000), e' sciolta per atto  d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.