IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n.  178/2002  del  28  gennaio  2002  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti  per  l'igiene
dei mangimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 relativo  alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento  europeo  del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva 87/250  CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e  il  regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto in particolare, l'art. 31, paragrafo 1, lettera a) del citato
regolamento  (UE)   n.   1151/2012   che   istituisce   l'indicazione
facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»  e  prevede  che  tale
indicazione sia utilizzata per descrivere  i  prodotti  destinati  al
consumo umano elencati nell'allegato I  del  trattato  in  merito  ai
quali sia le materie prime che gli alimenti  per  animali  provengono
essenzialmente da zone di montagna; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  665/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  condizioni
d'uso  dell'indicazione  facoltativa   di   qualita'   «prodotto   di
montagna»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2  del  citato  regolamento  delegato
(UE) n. 665/2014 che chiarisce quando gli alimenti  per  gli  animali
sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, «Regolamento recante  norme  per  l'istituzione  della  Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017,  recante
«Disposizioni nazionali per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012  e  del  regolamento  delegato  (UE)  n.   665/2014   sulle
condizioni  di  utilizzo  dell'indicazione  facoltativa  di  qualita'
"prodotto di montagna"»; 
  Considerato che l'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale n. 57167
del 26 luglio 2017, prevede che il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali adotti, d'intesa con le regioni e le  province
autonome, specifiche linee guida allo scopo di semplificare e rendere
piu' agevole l'attivita' di controllo  in  ordine  all'origine  degli
alimenti somministrati agli animali; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 12 luglio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto viene emanato ai sensi dell'art. 2, comma  4
del decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, di seguito «Decreto»,  con  lo
scopo di agevolare le  attivita'  di  controllo  legate  all'utilizzo
dell'indicazione facoltativa di qualita'  «prodotto  della  montagna»
per i prodotti di origine animale, fornendo  le  indicazioni  per  la
verifica dei requisiti di  conformita'  sull'origine  degli  alimenti
somministrati agli animali di allevamento. 
  Sono fatte salve le norme in  materia  di  igiene,  preparazione  e
commercio dei mangimi previste dalla vigente  normativa  nazionale  e
UE. 
  2. Ai sensi del presente decreto s'intendono per: 
  a) «Operatori»:  i  soggetti  inclusi  nella  filiera  di  qualita'
«prodotto di  montagna»,  compresi  gli  allevatori  di  montagna,  i
produttori  primari,  i  distributori/intermediari  di  alimenti  per
animali ed i mangimifici; 
  b) «Allevamento di montagna»: unita' produttiva zootecnica  ubicata
in zona di  montagna  identificata  dal  codice  ASL,  costituita  da
animali da reddito anche di diversa specie, la  cui  produzione  o  i
relativi prodotti trasformati sono destinati a  recare  l'indicazione
facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»; 
  c) «Mangimi di montagna»: alimenti per animali, comprendenti  anche
le materie prime, prodotti in zone di montagna; 
  d) «Produttore primario»: l'agricoltore che effettua la  produzione
primaria di mangime in zone di montagna; 
  e) «Distributore/intermediario»: il commerciante o  l'intermediario
di mangimi di montagna; 
  f) «Mangimificio»:  il  produttore/trasformatore/confezionatore  di
mangimi di montagna; 
  g) «Fascicolo aziendale»: il  fascicolo  costituito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.