IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  27
marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto  l'art.  16,  comma  1,  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7,  paragrafo  6  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritti nel registro di cui all'art.  11  del  sopra
citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto dell'11 dicembre 2014, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  8  del  12
gennaio 2015 con il quale  al  laboratorio  S.I.  Impresa  -  Azienda
speciale della C.C.I.A.A. di Napoli - divisione  laboratorio  chimico
merceologico, ubicato in Napoli, corso Meridionale n.  58,  e'  stata
rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel
settore oleicolo; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 luglio 2018; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data  20  giugno  2018
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  -  L'Ente
Italiano di Accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti  sussistenti  i  requisiti  e  le  condizioni  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio S.I. Impresa - Azienda speciale della C.C.I.A.A.  di
Napoli -  Divisione  laboratorio  chimico  merceologico,  ubicato  in
Napoli, corso Meridionale n.  58,  e'  autorizzato  al  rilascio  dei
certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle  prove
elencate in allegato al presente decreto.