LA BANCA D'ITALIA 
 
    Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del  19  luglio  2002,  relativo  all'applicazione  dei
principi  contabili  internazionali   (IAS/IFRS)   e   i   successivi
regolamenti  adottati  dalla  Commissione   europea   in   attuazione
dell'art. 6 del medesimo regolamento; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione  del  22
settembre 2016, che omologa l'IFRS 15; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/2067 della Commissione  del  22
novembre 2016, che omologa l'IFRS 9 e emenda, tra l'altro, l'IFRS 1 e
l'IFRS 7; 
    Visto l'art. 43, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto  2015,
n. 136, che dispone che gli intermediari, come definiti  all'art.  1,
comma 1, lettera e) dello stesso decreto  legislativo,  si  attengono
alle disposizioni che la Banca  d'Italia  adotta  relativamente  alle
forme tecniche, su  base  individuale  e  su  base  consolidata,  dei
bilanci e delle situazioni dei conti destinate al  pubblico,  nonche'
alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni  dei
conti; 
    Visto l'art. 43, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto  2015,
n. 136, secondo il quale: nel caso di societa'  finanziarie  iscritte
nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico bancario  -  TUB),  le  disposizioni  della
Banca d'Italia in materia di  forme  tecniche  dei  bilanci  e  delle
situazioni dei conti destinate al pubblico sono adottate d'intesa con
la CONSOB; nel caso di societa' di intermediazione mobiliare  di  cui
all'art. 1, comma 1,  lettera  e)  e  di  societa'  di  gestione  del
risparmio di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  o)  del  decreto
legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  le  istruzioni  della  Banca
d'Italia sono adottate sentita la CONSOB; 
    Considerata  l'opportunita'  di  delineare  un  quadro  normativo
coerente e omogeneo  con  gli  intermediari  bancari  in  materia  di
bilancio; 
    Vista la lettera del 21 dicembre 2017 con la quale la  CONSOB  ha
comunicato il proprio parere favorevole; 
 
                             E m a n a: 
 
le allegate disposizioni relative a «Il bilancio  degli  intermediari
IFRS diversi dagli intermediari bancari», che si applicano a  partire
dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31  dicembre
2018. 
    Gli  intermediari  che  ricorrano  in  applicazione  dell'IFRS  9
all'esenzione dall'obbligo di rideterminazione dei valori comparativi
ai sensi dei paragrafi E1 e E2 dell'IFRS 1  includono,  nel  bilancio
dell'impresa e nel bilancio consolidato relativi  al  solo  esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2018, un prospetto di raccordo tra i
dati dell'ultimo bilancio approvato e il primo  bilancio  redatto  in
base alle presenti disposizioni. 
    A partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o  in  corso
al 31 dicembre 2018 non trovano piu' applicazione le disposizioni «Il
bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari  bancari»
allegate al provvedimento della Banca d'Italia del 9 dicembre 2016. 
 
      Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                                Il Governatore: Visco