Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro
a tempo determinato
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( 0a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la
seguente:
«d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le
attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»; ))
a) all'art. 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un
termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo'
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria
attivita', ovvero (( esigenze di sostituzione di altri lavoratori; ))
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e
non programmabili, dell'attivita' ordinaria.»;
(( 1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata
superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di superamento del termine di dodici mesi»; ))
2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore
a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di
effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga dello
stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.»;
b) all'art. 21:
1) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
«01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle
condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Il contratto puo' essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. (( In caso
di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. )) I
contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 (( del presente
articolo )), possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza
delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.»;
2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e'
sostituita dalla seguente: «quinta»;
c) all'art. 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai rinnovi e alle
proroghe (( contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. ))
3. Le disposizioni di cui al presente art., nonche' quelle di cui
agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2, 19, 21 e 28 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). -
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina
del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalita'
di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di
professioni intellettuali per le quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro
funzione dai componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e
commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in
favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come
individuati e disciplinati dall'art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della
produzione e della realizzazione di spettacoli da parte
delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367;
(( d-ter) alle collaborazioni degli operatori che
prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n .
74. ))
3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui
all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al
comma 1. Il lavoratore puo' farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del
lavoro.
4. La disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.».
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). -
(( 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere
apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque
non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di
almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi. ))
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro
a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i (( ventiquattro
mesi )). Ai fini del computo di tale periodo si tiene
altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i
medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di
lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ((
ventiquattro mesi )) sia superato, per effetto di un unico
contratto o di una successione di contratti, il contratto
si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data
di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
(( 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione
e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi. ))
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.».
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - (( 01. Il contratto
puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui
all'art. 19, comma 1. Il contratto puo' essere prorogato
liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.
In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal
secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato. I contratti per attivita' stagionali,
di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere
rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di
cui all'art. 19, comma 1. ))
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ((
ventiquattro mesi )), e, comunque, per un massimo di ((
quattro )) volte nell'arco di (( ventiquattro mesi )) a
prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero
delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza
della (( quinta )) proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le
societa' gia' costituite.».
«Art. 28 (Decadenza e tutele). - 1. L'impugnazione del
contratto a tempo determinato deve avvenire, con le
modalita' previste dal primo comma dell'art. 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, entro ((centottanta giorni )) dalla
cessazione del singolo contratto. Trova altresi'
applicazione il secondo comma del suddetto art. 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a
favore del lavoratore stabilendo un'indennita'
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8
della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora
per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese
le conseguenze retributive e contributive relative al
periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia
con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del
rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano
l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori
gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di
specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita'
fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'.».