Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo e
conseguenti modifiche sugli enti vigilati
1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dal 1º gennaio
2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la
gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo nonche' quelle
comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del
trasferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione
generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' soppressa ((a decorrere dal 1° gennaio 2019)) e i
relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due
dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del
turismo, che e' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l'invarianza
finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo
del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un
numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e' rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal
seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»;
b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del
turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»,
sono soppresse;
c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo»
sono soppresse;
d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di
turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della
promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le
regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro».
4. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali».
5. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita'
culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo».
6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attivita'
culturali le competenze gia' previste dalle norme vigenti relative
alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», di
cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della medesima
Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola dei beni e delle
attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai settori di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti
modificazioni allo statuto della Scuola.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si
provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione
della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le
risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale a
tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione
generale turismo alla data del 1º giugno 2018. Dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e
delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale
turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non dirigenziale
trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua
ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla
normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso
altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di
comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. E' riconosciuto il
diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da
esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le
facolta' assunzionali del Ministero per i beni e le attivita'
culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. ((Al contempo,
le facolta' assunzionali del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo
corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del
personale non transitato.)) All'esito del trasferimento del personale
interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente.
8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque
uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ridotta per effetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto
di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri,
al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di
livello non generale equivalente sul piano finanziario. ((Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 4-bis,)) sono adeguate le dotazioni organiche e le
strutture organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato ai sensi dell'articolo 4-bis,)) sono adeguate le dotazioni
organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle
disposizioni di cui al presente articolo.
10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Con la legge di bilancio per l'anno
2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al
comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
11. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo»;
b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo».
12. ((L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e'
abrogato)).
13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»;
b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo».
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT -
Agenzia nazionale del turismo ((e' modificato,)) al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
13) Ministero della salute.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n.29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha lo scopo di
formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo
del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del
Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
settore e facendo salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della
politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli
italiani nel Mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che
siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad
altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti
funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle
autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della
competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli investimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e
tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
attivita' produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi
quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e
contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per
quanto di competenza ed al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella
realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei
settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali
per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori
produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali
e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza
sull'Istituto per la promozione industriale; politica
industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto
atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale
internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; politiche
per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle
imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza
ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione e
mutualita';
b) internazionalizzazione: indirizzi di politica
commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione
di proposte, negoziazione e gestione degli accordi
bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela
degli interessi della produzione italiana all'estero;
valorizzazione e promozione del made in Italy, anche
potenziando le relative attivita' informative e di
comunicazione, in concorso con le amministrazioni
interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione
delle attivita' di autorizzazione; collaborazione
all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto
allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero
dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo
coordinamento con le politiche commerciali e promozionali;
coordinamento delle attivita' della commissione CIPE per la
politica commerciale con l'estero, disciplina del credito
all'esportazione e dell'assicurazione del credito
all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali e comunitarie ferme restando le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
attivita' di semplificazione degli scambi, congiuntamente
con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali; coordinamento, per quanto di competenza,
dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di
supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo
ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di
competenza del Ministero delle attivita' produttive;
sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il
coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali,
promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e
distretti produttivi, con la partecipazione di enti
territoriali, sistema camerale, sistema universitario e
parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze
dei Ministeri interessati; politiche e strategie
promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
che svolgono attivita' di internazionalizzazione;
promozione integrata all'estero del sistema economico, in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con gli altri Dicasteri ed
enti interessati; rapporti internazionali in materia
fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e
coordinamento della promozione del sistema fieristico di
rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali,
delle attivita' promozionali nazionali, raccordandole con
quelle regionali e locali, nonche' coordinamento,
congiuntamente al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale ed al Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo le modalita' e gli strumenti
previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
promozionali in ambito internazionale; sostegno agli
investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale; promozione degli investimenti
esteri in Italia, congiuntamente con le altre
amministrazioni competenti e con gli enti preposti;
promozione della formazione in materia di
internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del
sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine
dell'Italia all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e
delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, compresi il
recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive
sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme
restando le competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri e delle regioni; attuazione dei processi di
liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della
concorrenza nei mercati dell'energia e tutela
dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e
relativi rapporti con le autorita' internazionali,
congiuntamente con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale per la parte di competenza;
politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei
settori produttivi; politiche di incentivazione per la
ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la
promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
partecipazione ai procedimenti di definizione delle
migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi;
politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con
l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della
concorrenza nel settore commerciale, attivita' di
sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme
di commercializzazione, al fine di assicurare il loro
svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la
valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico
nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
in materia di giochi, nonche' di prevenzione e repressione
dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale;
vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta
del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei
servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle societa'
fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti
i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi
compresa la definizione di forme di incentivazione dei
relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la
competitivita' del sistema produttivo nazionale;
valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli
investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti
in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti
sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati
alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini
delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche
riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e
raccolta di documentazione statistica per la definizione
delle politiche di internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli
scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di
politica commerciale; rilevazione degli aspetti
socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
Ministeri.».
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 33 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro per le
politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle
politiche agricole e forestali e ministero delle politiche
agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste,
caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto
legislativo.
3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti
stabiliti dal predetto art. 2 dei decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in
coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura
nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria
ed internazionale; disciplina generale e coordinamento
delle politiche relative all'attivita' di pesca e
acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale, di importazione e di
esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli
accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi
comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e
garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e
orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa
la verifica della regolarita' delle operazioni relative al
FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione per la qualita'; trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti
agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e
tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita'
agricole nelle aree protette; certificazione delle
attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
del codex alimentarius; valorizzazione economica dei
prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno
delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
agricoli; accordi interprofessionali di dimensione
nazionale; prevenzione e repressione - attraverso
l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di
importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale;
b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in
materia di turismo, cura della programmazione, del
coordinamento e della promozione delle politiche turistiche
nazionali, dei rapporti con le regioni e dei progetti di
sviluppo del settore turistico, delle relazioni con
l'Unione europea e internazionali in materia di turismo,
fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 34 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative):
«Art. 5 (Proroga di termini in materia di beni
culturali). - 1. Al terzo periodo del comma 24 dell'art. 13
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le
parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 2015».
1-bis. Le attivita' della Fondazione di studi
universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai
commi 2, 3 e 5 dell'art. 67 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e
delle attivita' culturali senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e'adottato il nuovo
statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume
la denominazione di "Scuola dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento
di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della
struttura interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art.
21, comma 1, secondo periodo. Periodo abrogato dal
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7. Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.):
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in uffici dirigenziali generali centrali e periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non piu' di due
uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del
Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali,
incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
venticinque.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Trasformazione di ENIT in ente pubblico
economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.a.). - 1.
Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di
migliorare la promozione dell'immagine unitaria
dell'offerta turistica nazionale e favorirne la
commercializzazione, anche in occasione della Presidenza
italiana del semestre europeo e di Expo 2015, l'ENIT -
Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo.
2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di
promozione del turismo, interviene per individuare,
organizzare, promuovere e commercializzare i servizi
turistici e culturali e per favorire la commercializzazione
dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in
Italia e all'estero, con particolare riferimento agli
investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma
tecnologica e nella rete internet attraverso il
potenziamento del portale "Italia.it", anche al fine di
realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo
virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali
digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e
privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la
fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e
degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare,
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne
costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di
amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La
sua attivita' e' disciplinata dalle norme di diritto
privato. L'ENIT stipula convenzioni con le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali
ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto
dall'art. 37, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attivita' riferite a
mercati esteri e le forme di collaborazione con le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti italiani di cultura sono regolate da intese
stipulate con il Ministero degli affari esteri.
4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente
trasformato e al fine di accelerare il processo di
trasformazione, l'attivita' di ENIT prosegue nel regime
giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di
amministrazione sono svolte da un commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
entro il 30 giugno 2014.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto si provvede all'approvazione
del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede
di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo. Il presidente
dell'ENIT e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente
nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2 e prevede,
tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la
finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e,
in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi
competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi
direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto
consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento,
indennita' o rimborso di spese. Lo statuto stabilisce,
altresi', che il consiglio di amministrazione sia composto,
oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati
dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite
le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia
di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina
delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra
indicati e della loro durata, nonche' dell'Osservatorio
nazionale del turismo. L'ENIT puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, e successive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con
adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da
stipularsi tra il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente
dell'ENIT, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT,
nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei
termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale
determinato;
c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali
e regionali da accordare all'ENIT stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse;
f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a
monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web,
nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta
turistica nazionale.
8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi
del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla
individuazione nello statuto dello specifico settore di
contrattazione collettiva, il contratto collettivo di
lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di
cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta
un piano di riorganizzazione del personale, individuando,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, sulla
base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi
compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di
migliorare la digitalizzazione del settore turistico e
delle attivita' promo-commerciali, la dotazione organica
dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo,
nonche' le unita' di personale in servizio presso ENIT e
Promuovi Italia S.p.a. da assegnare all'ENIT come
trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano,
inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite
soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il
personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT
assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente
articolo puo' optare per la permanenza presso quest'ultimo
oppure per il passaggio al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo o ad altra
pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica acquisisce
dall'ENIT l'elenco del personale interessato alla mobilita'
e del personale in servizio presso ENIT non assegnato
all'ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di
cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione
presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la
collocazione, nei limiti della dotazione organica delle
amministrazioni destinatarie e con contestuale
trasferimento delle relative risorse. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale
presso le amministrazioni interessate con inquadramento
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate
con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si
applica il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi
vigenti dell'amministrazione di destinazione.
10. L'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, e successive modificazioni, e' abrogato.
Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il commissario di cui al comma
4 pone in liquidazione la societa' Promuovi Italia S.p.a.
secondo le disposizioni del codice civile. Il liquidatore
della societa' Promuovi Italia S.p.a. puo' stipulare
accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia -
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano il trasferimento
presso queste ultime di unita' di personale non assegnate
all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo,
anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione
di servizi in essere alla data di messa in liquidazione
della societa' Promuovi Italia S.p.a.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla
liquidazione della societa' Promuovi Italia S.p.a. sono
esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per
l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 26
gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino
italiano), abrogato dalla presente legge:
«Art. 4. - Fanno parte di diritto del Consiglio
centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano:
un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio
permanente effettivo, designato dal Ministro per la difesa
e (quattro) funzionari aventi qualifica non inferiore a
quella di direttore di sezione, designati rispettivamente
dal (Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo), dal Ministro per l'interno, dal
Ministro per il (Tesoro e), dal Ministro per la pubblica
istruzione e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Fanno parte di diritto del collegio dei revisori del Club
alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente,
dal (Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo) e dal Ministro per il tesoro, di
qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione».