IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni, che ha istituito l'Ente nazionale risi attribuendo, al medesimo ente, competenze tecnico-specialistiche di particolare rilievo per il settore risicolo, comprendenti, tra l'altro, il sostegno della produzione risicola nazionale, a garanzia della sua qualita', nonche' la raccolta e l'elaborazione delle informazioni sul settore risicolo, con particolare riguardo alla conoscenza e alla previsione dell'andamento della produzione nazionale, europea e internazionale; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e in particolare, l'art. 31, recante delega al Governo per il sostegno al settore del riso; Visto il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, che definisce norma per il sostegno del mercato del riso, e, in particolare, l'art. 5, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e i criteri per la tracciabilita' varietale; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico», in associazione alla denominazione dell'alimento, per le varieta' di risone di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, nonche' i criteri per la verifica della tracciabilita' varietale, dalla semina fino all'immissione al consumo, e i relativi controlli.