IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della  direttiva
n.  2009/138/CE,  ed,  in  particolare,   l'art.   109,   concernente
l'istituzione del registro unico degli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi (RUI) in  attuazione  della  direttiva  n.  2002/92/CE
sull'intermediazione  assicurativa,   l'art.   336   riguardante   la
disciplina dell'obbligo di pagamento  annuale  di  un  contributo  di
vigilanza  da   parte   degli   intermediari   di   assicurazione   e
riassicurazione, nonche'  l'art.  354  recante  abrogazioni  e  norme
transitorie; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13  che  istituisce
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS),  prevedendo,
al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni gia'
affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private  e
di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della  legge  12
agosto 1982, n. 576 e dell'articolo 5 del decreto  legislativo  2005,
n. 209; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  3  del  predetto  art.  13  del
decreto-legge  n.  95  del  2012  che  prevede  il  mantenimento  dei
contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del  Titolo  XIX
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;. 
  Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, modificato  ed
integrato, da ultimo, dal provvedimento IVASS  n.  58  del  14  marzo
2017, concernente la  disciplina  dell'attivita'  di  intermediazione
assicurativa e  riassicurativa  e  del  registro  degli  intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del
2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari  importi  del
contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e
riassicurazione iscritti in distinte sezioni del registro unico; 
  Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto  legislativo  n.  209
del 2005 che prevede che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentito l'IVASS,  sia  determinato  il  contributo  di
vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli  oneri
di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
agosto 2017 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana dell'8  agosto  2017,  n.  184,  con  il  quale  sono  state
determinate la misura e le  modalita'  di  versamento  all'IVASS  del
contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2017,  dagli  intermediari
di assicurazione e riassicurazione; 
  Visto il bilancio di previsione  dell'IVASS  per  l'esercizio  2018
approvato dal Consiglio nella seduta del 13 dicembre 2017,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 15, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con legge 7 agosto 2012,  n.  135  e  dell'art.  14  dello
Statuto  dell'IVASS,   pubblicato   nella   sezione   Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS; 
  Visto l'assestamento del bilancio di  previsione  2018,  deliberato
dal Consiglio dell'IVASS il 24 aprile 2018; 
  Considerato  che  occorre  provvedere,  per   l'anno   2018,   alla
determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli  intermediari
di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella
misura e con le modalita' di versamento  adeguate  alle  esigenze  di
funzionamento dell' IVASS; 
  Vista la comunicazione del 24 maggio 2018  n.  0137634/18,  con  la
quale  l'IVASS,  ai  sensi  dell'art.  336,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 209 del 2005, comunica che il direttorio integrato  ha
proposto le misure degli importi  dei  contributi  di  vigilanza  per
l'anno  2018  a  carico  degli  intermediari   di   assicurazione   e
riassicurazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e
              riassicurazione per l'anno 2018 all'IVASS 
 
  1. La misura del contributo di vigilanza  dovuto  per  l'anno  2018
all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione
iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del  medesimo  decreto
n. 209 del 2005, e' determinata come segue: 
    a) Sezione A - agenti di assicurazione: 
      persone fisiche: € 47,00; 
      persone giuridiche: € 270,00. 
    b) Sezione B - broker: 
      persone fisiche: € 47,00; 
      persone giuridiche: € 270,00. 
    c) Sezione C: 
      produttori diretti: € 18,00. 
    d) Sezione D -  banche,  intermediari  finanziari,  SIM  e  Poste
Italiane: 
      banche con raccolta premi pari o superiore 100 milioni di  euro
e Poste Italiane: € 9.800,00; 
      banche con raccolta premi  da  1  a  99,9  milioni  di  euro: €
7.100,00; 
      banche con raccolta  premi  inferiore  a  1  milione  di  euro,
intermediari finanziari e SIM: € 2.400,00. 
  2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del  contributo  di
vigilanza i  soggetti  che  risultano  iscritti  nel  registro  unico
intermediari alla data del 30 maggio 2018.