IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari
ed ai loro compiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente  la  conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  18  maggio  2006,  n.
181, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri», con la  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  31  maggio
2018, con il quale l'on. Luigi Di Maio  e'  stato  nominato  Ministro
dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  13  giugno
2018,  con  il  quale  l'on.  Davide   Crippa   e'   stato   nominato
Sottosegretario  di  Stato  presso  il   Ministero   dello   sviluppo
economico; 
  Ritenuta in applicazione dell'art. 10,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  l'opportunita'  di  conferire  all'on.  Davide
Crippa le deleghe nelle materie di  competenza  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al Sottosegretario di Stato on. Davide  Crippa  e'  delegata  la
trattazione  e  l'attuazione  delle   iniziative   e   degli   affari
nell'ambito delle materie relative all'energia,  con  riferimento  ai
settori della sicurezza dell'approvvigionamento, del mercato del  gas
naturale e del mercato elettrico, ivi incluse le energie rinnovabili. 
  2. All'on. Davide Crippa sono altresi' delegate  la  trattazione  e
l'attuazione delle iniziative e  degli  affari  relativi  all'impiego
delle risorse minerarie ed  energetiche,  comprese  le  attivita'  di
prospezione, ricerca, coltivazione e  stoccaggio  delle  risorse  del
sottosuolo. 
  3. Sono parimenti delegate all'on. Davide Crippa la  trattazione  e
l'attuazione di iniziative, attivita' e rapporti istituzionali con le
parti sociali afferenti alle situazioni di crisi industriali. 
  4. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art.  95
della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del  Ministro,
ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza  dei
dirigenti.