IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  15  agosto  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in  conseguenza  del  crollo  di  un  tratto  del  viadotto
Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte
Morandi, avvenuto nella mattinata del 14  agosto  2018  ed  e'  stata
assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per  le
emergenze nazionali, di cui all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo  n.  1  del  2018,  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del  medesimo
decreto legislativo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  18  agosto  2018,
con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse di  cui
all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15
agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per
le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Considerato che tale evento - che ha provocato la perdita  di  vite
umane, numerosi feriti e  l'evacuazione  di  nuclei  familiari  dalle
proprie abitazioni - ha anche comportato  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture stradali e ferroviarie tali da prefigurare il collasso
del sistema trasportistico della citta' di  Genova  e  della  Regione
Liguria e conseguentemente dei traffici portuali; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre   l'attuazione   di   primi
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di  vita
delle popolazioni, nonche' la messa  in  sicurezza  dei  territori  e
delle strutture; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria con  nota  del  20  agosto
2018; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante  dall'evento  di  cui  in
premessa, il Presidente della Regione Liguria e' nominato Commissario
delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi delle strutture e  degli  uffici  regionali,  della  Citta'
metropolitana di Genova, di quelli  del  Comune  di  Genova  e  delle
amministrazioni   centrali   e   periferiche   dello   Stato,   anche
individuandoli come soggetti attuatori, che agiscono  sulla  base  di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   2,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile che interessi, quanto alle infrastrutture stradali,
anche il  territorio  portuale  quale  parte  integrante  dell'ambito
comunale. Gli interventi  in  parola,  in  ragione  dell'urgenza  del
ripristino  delle  normali  condizioni  di  vita  della   popolazione
coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del
Piano. Con il Piano si dispone in ordine: 
    a) alla ricognizione,  per  il  successivo  rimborso,  dei  costi
sostenuti per assicurare  gli  interventi  di  soccorso  e  di  prima
assistenza alla popolazione interessata dall'evento,  gia'  posti  in
essere nell'ambito del Centro di coordinamento dei soccorsi istituito
con provvedimento del Prefetto  di  Genova  e  del  Centro  operativo
comunale istituito dal Comune di Genova, nonche' per l'organizzazione
e l'effettuazione degli ulteriori eventuali interventi di soccorso  e
di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, nonche'  agli  interventi,  anche
infrastrutturali,  necessari  ad  assicurare  la  continuita'   delle
attivita' portuali, alle attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle
macerie, delle terre e rocce da scavo prodotti dagli  eventi  e  alle
misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio
di Genova. 
  4. In particolare, il Piano di cui  al  precedente  comma  contiene
misure per  il  ricovero  e  per  la  sistemazione  temporanea  della
popolazione destinataria di ordinanza  di  sgombero  o  evacuata  dal
luogo della propria dimora stabile e continuativa,  ivi  compresa  la
previsione  della   concessione   dei   contributi   per   l'autonoma
sistemazione, secondo quanto disciplinato al successivo art.  4.  Gli
interventi predetti possono essere attuati  anche  mediante  recupero
funzionale  edilizio  ed  impiantistico  di   alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica e a canone sociale di proprieta' pubblica  gia'
esistenti e all'uopo disponibili;  interventi  di  rimozione  macerie
dall'alveo  del  torrente  Polcevera  e  dalla  viabilita'  comunale;
attivita'  per  l'individuazione  e  l'allestimento  delle  aree   di
deposito temporaneo o  stoccaggio  macerie;  interventi  urgenti  per
assicurare la viabilita' alternativa cittadina e portuale; iniziative
volte  al  ripristino  dell'operativita'  del  servizio  di  gestione
rifiuti, svolto dalla ditta municipalizzata AMIU ed al  potenziamento
del sistema dei trasporti locali sia stradale che ferroviario,  anche
attraverso la realizzazione di piste veicolari. 
  5. Il Piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  6. Il predetto  Piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Le risorse finanziarie erogate ai soggetti di  cui  al  comma  2
formano oggetto di rendicontazione ed attestazione della  sussistenza
del nesso di causalita' con la situazione  di  emergenza  di  cui  in
premessa. Tale rendicontazione e'  supportata  da  documentazione  in
originale, da allegare al rendiconto del Commissario delegato di  cui
all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza. 
  8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.