IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 ed e' stata assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Considerato che tale evento - che ha provocato la perdita di vite umane, numerosi feriti e l'evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni - ha anche comportato gravi danneggiamenti alle infrastrutture stradali e ferroviarie tali da prefigurare il collasso del sistema trasportistico della citta' di Genova e della Regione Liguria e conseguentemente dei traffici portuali; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 20 agosto 2018; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui in premessa, il Presidente della Regione Liguria e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, della Citta' metropolitana di Genova, di quelli del Comune di Genova e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche individuandoli come soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile che interessi, quanto alle infrastrutture stradali, anche il territorio portuale quale parte integrante dell'ambito comunale. Gli interventi in parola, in ragione dell'urgenza del ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del Piano. Con il Piano si dispone in ordine: a) alla ricognizione, per il successivo rimborso, dei costi sostenuti per assicurare gli interventi di soccorso e di prima assistenza alla popolazione interessata dall'evento, gia' posti in essere nell'ambito del Centro di coordinamento dei soccorsi istituito con provvedimento del Prefetto di Genova e del Centro operativo comunale istituito dal Comune di Genova, nonche' per l'organizzazione e l'effettuazione degli ulteriori eventuali interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonche' agli interventi, anche infrastrutturali, necessari ad assicurare la continuita' delle attivita' portuali, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio di Genova. 4. In particolare, il Piano di cui al precedente comma contiene misure per il ricovero e per la sistemazione temporanea della popolazione destinataria di ordinanza di sgombero o evacuata dal luogo della propria dimora stabile e continuativa, ivi compresa la previsione della concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione, secondo quanto disciplinato al successivo art. 4. Gli interventi predetti possono essere attuati anche mediante recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi di edilizia residenziale pubblica e a canone sociale di proprieta' pubblica gia' esistenti e all'uopo disponibili; interventi di rimozione macerie dall'alveo del torrente Polcevera e dalla viabilita' comunale; attivita' per l'individuazione e l'allestimento delle aree di deposito temporaneo o stoccaggio macerie; interventi urgenti per assicurare la viabilita' alternativa cittadina e portuale; iniziative volte al ripristino dell'operativita' del servizio di gestione rifiuti, svolto dalla ditta municipalizzata AMIU ed al potenziamento del sistema dei trasporti locali sia stradale che ferroviario, anche attraverso la realizzazione di piste veicolari. 5. Il Piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 6. Il predetto Piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 7. Le risorse finanziarie erogate ai soggetti di cui al comma 2 formano oggetto di rendicontazione ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza di cui in premessa. Tale rendicontazione e' supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza. 8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.