IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze 20  settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute del 17  novembre  2016  e
del 31 gennaio 2017, con cui il prof.  Mario  Giovanni  Melazzini  e'
stato  rispettivamente  nominato  e  confermato  direttore   generale
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  28  settembre  2004
che ha istituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996  n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Considerati i risultati dello studio clinico che ha evidenziato che
l'impiego di octreotide a  lunga  durata  d'azione  in  pazienti  con
insufficienza renale severa o moderatamente severa (CKD stadio  3b  o
4), associata alla malattia del rene policistico autosomico dominante
(ADPKD, determina un rallentamento significativo della  crescita  dei
volumi  renali  e  della  progressione  verso  il   raddoppio   della
creatinina sierica e/o l'uremia terminale e la necessita' di  terapia
dialitica sostitutiva; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a
totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti  adulti
con insufficienza renale associata alla malattia del rene policistico
autosomico dominante (ADPKD), con CKD di stadio 4 e aumentato rischio
di rapida progressione verso l'uremia terminale e  terapia  dialitica
sostitutiva; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del  11-13  giugno
2018 - Stralcio verbale n. 36; 
  Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale octreotide  a  lunga
durata d'azione nell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della  legge  23
dicembre  1996  n.  648,  per  il  rallentamento  della  progressione
dell'insufficienza  renale   associata   alla   malattia   del   rene
policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di  stadio
4 e aumentato rischio di rapida progressione verso l'uremia terminale
e terapia dialitica sostitutiva; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale octreotide a lunga durata d'azione  e'  inserito,  ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.
536, convertito dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco
istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco,  per
le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.