Estratto determina n. 1288/2018 del 6 agosto 2018 
 
    Medicinale: ENALAPRIL E LERCANIDIPINA MYLAN PHARMA. 
    Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani n.  20  -  20124
Milano. 
    Confezioni: 
      «20 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  14  compresse  in
blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045342019 (in base 10); 
      «20 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  28  compresse  in
blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045342021 (in base 10); 
      «20 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  30  compresse  in
blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045342033 (in base 10); 
      «20 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  56  compresse  in
blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045342045 (in base 10); 
      «20 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  90  compresse  in
blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045342058 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura
inferiore a 25°C. 
    Composizione: 
      principio attivo: enalapril maleato e lercanidipina cloridrato; 
      eccipienti: 
        nucleo della compressa:  sodio  idrogenocarbonato;  cellulosa
microcristallina;  amido  di  mais,  pregelatinizzato;  sodio   amido
glicolato; silice colloidale anidra; magnesio stearato; 
        film di rivestimento: ipromellosa; macrogol;  talco;  titanio
diossido (E171); ferro ossido giallo (E172). 
    Produttori del principio attivo: 
      enalapril maleato: Zhejiang Huahai  Pharmaceutical  Co.,  Ltd.,
Xunqiao 317024 Linhai Zhejiang, Cina; 
      lercanidipina  cloridrato:  Glenmark  Pharmaceuticals  Limited,
Plot no. 3109-C, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar -  393002,  Dist.
Bharuch, Gujarat State, India. 
    Produttori     del     prodotto     finito:     Merckle     GmbH,
Ludwing-Merckle-Strasse 3 - 89143 Blaubeuren, Germania. 
    Rilascio lotti: 
      Merckle GmbH, Ludwing-Merckle-Strasse  3  -  89143  Blaubeuren,
Germania; 
      Teva Pharma S.L.U., C/C, n. 4, Poligono  Industrial  Malpica  -
50016 Zaragoza, Spagna; 
      Teva  Pharmaceutical  Works,  Private  Limited  Company,  (Teva
Gyogyszergyar Zrt.), Pallagi ut 13 - 4042 Debrecen, Ungheria. 
    Controllo lotti e confezionamento primario e secondario: 
      Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3 - 89079 Ulm, Germania; 
      Teva Pharma S.L.U., C/C, n. 4, Poligono  Industrial  Malpica  -
50016 Zaragoza, Spagna; 
      Teva  Pharmaceutical  Works,  Private  Limited  Company,  (Teva
Gyogyszergyar Zrt.), Pallagi ut 13 - 4042 Debrecen, Ungheria. 
    Confezionamento secondario: 
      Transpharm Logistik GmbH, Nicolaus-Otto-Str. 16  -  89079  Ulm,
Germania; 
      DHL Supply Chain (Italia) S.p.A., viale delle Industrie n. 2  -
20090 Settala, Italia. 
    Indicazioni    terapeutiche:    trattamento     dell'ipertensione
essenziale in pazienti  con  pressione  arteriosa  non  adeguatamente
controllata da una monoterapia con enalapril 20 mg. 
    L'associazione fissa «Enalapril e Lercanidipina Mylan Pharma»  20
mg/10 mg non deve  essere  utilizzata  per  il  trattamento  iniziale
dell'ipertensione. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione:  «20  mg/10  mg  compresse  rivestite  con  film»  28
compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C.  n.  045342021  (in  base
10). Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): €
4,91. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,21. 
    Validita': ventiquattro mesi. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Enalapril e Lercanidipina Mylan Pharma» e'  classificato,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n.  189,  nell'apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui  all'art.
8, comma 10, lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Enalapril e Lercanidipina Mylan Pharma» e' la  seguente:  medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.