Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale   «Kanjinti»,   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del
16 maggio 2018 ed inserita nel registro  comunitario  dei  medicinali
con i numeri: 
      EU/1/18/1281/001  -  150  mg  -  polvere  per  concentrato  per
soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)  -  150
mg - 1 flaconcino; 
      EU/1/18/1281/002  -  420  mg  -  polvere  per  concentrato  per
soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)  -  420
mg - 1 flaconcino. 
    Titolare A.I.C.: Amgen Europe  B.V.,  Breda  -  Minervum  7061  -
NL-4817ZK Breda (Paesi Bassi). 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Amgen Europe B.V. ha chiesto
la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta dell'11 giugno 2018; 
  Visti i pareri del comitato prezzi e rimborso nelle sedute  del  25
giugno 2018 e del 24 luglio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 24 del 27 luglio 2018  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
 
  Alla specialita'  medicinale  KANJINTI  nelle  confezioni  indicate
vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale. 
  Confezioni: 
  150 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 150 mg - 1 flaconcino -  A.I.C.  n.
046547016/E (in base 10); 
  420 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 420 mg - 1 flaconcino -  A.I.C.  n.
046547028/E (in base 10). 
  Indicazioni terapeutiche: 
  carcinoma mammario; 
  carcinoma mammario metastatico: 
      «Kanjinti» e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti
con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo: 
  in monoterapia per il trattamento di pazienti  che  hanno  ricevuto
almeno due regimi chemioterapici  per  la  malattia  metastatica.  La
chemioterapia  precedentemente  somministrata  deve  aver   contenuto
almeno una antraciclina e un  taxano,  tranne  nel  caso  in  cui  il
paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I  pazienti  positivi  al
recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia
ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali
trattamenti; 
  in associazione al paclitaxel per il trattamento  di  pazienti  che
non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica
e per i quali non e' indicato il trattamento con antracicline; 
  in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non
sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica; 
  in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel  trattamento  di
pazienti in postmenopausa affetti da MBC  positivo  per  i  recettori
ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab; 
    carcinoma mammario in fase iniziale: 
      «Kanjinti» e' indicato nel trattamento di pazienti  adulti  con
carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo: 
  dopo  chirurgia,  chemioterapia  (neoadiuvante   o   adiuvante)   e
radioterapia (se applicabile); 
  dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide,  in
associazione a paclitaxel o docetaxel; 
  in  associazione  a  chemioterapia  adiuvante   con   docetaxel   e
carboplatino; 
  in associazione a chemioterapia neoadiuvante,  seguito  da  terapia
con «Kanjinti» adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa
la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm; 
      «Kanjinti» deve essere  utilizzato  soltanto  in  pazienti  con
carcinoma mammario metastatico  o  in  fase  iniziale  i  cui  tumori
presentano iperespressione di HER2 o  amplificazione  del  gene  HER2
come determinato mediante un test accurato e convalidato; 
    carcinoma gastrico metastatico: 
  «Kanjinti» in  associazione  a  capecitabina  o  5-fluorouracile  e
cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione
gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente
sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica; 
  «Kanjinti»  deve  essere  somministrato  soltanto  a  pazienti  con
carcinoma  gastrico  metastatico  (MGC)  i  cui   tumori   presentano
iperespressione  di  HER2,  definita  come  un  risultato   IHC2+   e
confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un  risultato
IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione  accurati  e
convalidati.