IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visti gli artt. 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, con
la quale e' dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla  data
dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in  relazione  alla
crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio
della regione Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018,
con la quale lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla  crisi  di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile  nel  territorio  della
regione Umbria e' stato prorogato di 180 giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 486 del 19 ottobre 2017  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   finalizzati   a   contrastare   la   crisi   di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile  nel  territorio  della
regione Umbria»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Vista la nota del Presidente  della  Regione  Umbria -  Commissario
delegato prot. n. 155880 del 27 luglio 2018; 
  D'intesa con la Regione Umbria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Umbria  e'   individuata   quale   Amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  il  dirigente  del  servizio
rischio  sismico  della   Regione   Umbria   e'   individuato   quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   Regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni dalla data di adozione del presente  provvedimento,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2 il  commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 486  del  19  ottobre  2017,  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il dirigente del servizio rischio sismico della Regione  Umbria,
che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle  iniziative  di
competenza si avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
nonche'  della  collaborazione  degli   Enti   territoriali   e   non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente del  servizio  rischio  sismico
della Regione  Umbria  provvede  con  le  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale n. 6072 aperta ai sensi dell'art.  2  comma  2,
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 486 del 19 ottobre 2017, che viene  allo  stesso  intestata
fino al 21 agosto 2019, salvo  proroga  da  disporsi  con  successivo
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
del  perdurare  della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il
cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente
del Servizio rischio sismico della Regione Umbria puo' predisporre un
Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Umbria ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente del servizio rischio sismico della Regione Umbria,
a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al  comma
5, provvede, altresi', ad inviare al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere
per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 agosto 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli