IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, con
la quale e' dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla  data
dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in  relazione  alla
crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio
della Regione Lazio; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018,
con la quale lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla  crisi  di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile  nel  territorio  della
Regione Lazio e' stato prorogato di centottanta giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 474 del 14 agosto  2017  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   finalizzati   a   contrastare   la   crisi   di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile  nel  territorio  della
Regione Lazio»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 530 del 6 luglio 2018 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti  di
protezione   civile   finalizzate   a   contrastare   la   crisi   di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile  nel  territorio  della
Regione Lazio.»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Vista la nota del Presidente  della  Regione  Lazio  -  Commissario
delegato n. 484604 del 3 agosto 2018; 
  D'intesa con la Regione Lazio; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Lazio e' individuata quale Amministrazione competente
al coordinamento delle  attivita'  necessarie  al  superamento  della
situazione  di  criticita'  determinatasi  a  seguito  degli   eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Presidente  della  Regione
Lazio e' individuato quale responsabile delle iniziative  finalizzate
al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento,      sulla       base       della       documentazione
amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in
possesso dello stesso, le attivita' occorrenti per  il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2 il  Commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n.  474  del  14  agosto  2017,  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il Presidente della Regione Lazio, che opera a titolo  gratuito,
per l'espletamento delle iniziative di  competenza  si  avvale  delle
strutture organizzative della Regione  nonche'  della  collaborazione
degli Enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Presidente della Regione  Lazio  provvede
con le risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  n.  6075,
aperta ai sensi dell'art. 2 comma 2, della richiamata  ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 474  del  14  agosto
2017, che viene allo stesso intestata fino al 21 agosto  2019,  salvo
proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che
motivi adeguatamente la necessita' del perdurare  della  contabilita'
medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo  stato
di avanzamento degli interventi. Il predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Presidente
della  Regione  Lazio  puo'  predisporre  un  Piano  contenente   gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie  procedure  di  spesa.
Tale Piano deve essere sottoposto alla  preventiva  approvazione  del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Lazio ovvero,  ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Presidente della Regione Lazio,  a  seguito  della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 agosto 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli