IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale,  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 227  del  29  settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Janssen Cilag  S.p.A.  ha
chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 15 febbraio 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  19
marzo 2018; 
  Vista la deliberazione n. 21 in data 18 giugno 2018  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale IMBRUVICA: 
  «"Imbruvica" in monoterapia  e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti   adulti   con   leucemia    linfocitica    cronica    (CLL)
precedentemente non trattata», sono rimborsate come segue: 
  Confezioni: 
    140 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (HDPE) - 1  flacone
(90 capsule rigide); 
    A.I.C. n. 043693011/E (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6.066,15; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10.011,57; 
    140 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (HDPE) - 1  flacone
(120 capsule rigide); 
    A.I.C. n. 043693023/E (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8.088,20; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13.348,76. 
  Validita' del contratto: dodici mesi. 
  Sconto obbligatorio, applicato sul prezzo ex factory, da praticarsi
alle  strutture  pubbliche  del  Servizio  sanitario  nazionale   ivi
comprese le strutture private  accreditate  sanitarie  per  tutte  le
indicazioni come da condizioni negoziali. 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata, per l'indicazione: 
    «"Imbruvica" in monoterapia e' indicato  per  il  trattamento  di
pazienti   adulti   con   leucemia    linfocitica    cronica    (CLL)
precedentemente non trattata», da cui consegue: 
      l'applicazione delle riduzioni di legge di cui ai  sensi  delle
determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione  del
5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006; 
      l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR); 
      l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012), cosi' come previsto  dalla
determinazione AIFA n. 1535 del 12 settembre  2017  «Criteri  per  la
classificazione dei farmaci  innovativi,  e  dei  farmaci  oncologici
innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402 della legge  11  dicembre
2016, n. 232» pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  18
settembre 2017. 
  La ditta rinuncia ai benefici economici  previsti  dalla  normativa
vigente,  limitatamente  alla  non   applicazione   delle   riduzioni
selettive di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del  27
settembre 2006, per le indicazioni gia'  precedentemente  rimborsate,
con effetto della rinuncia dalla data  di  efficacia  della  relativa
determinazione  di  ammissione  alla  rimborsabilita'   della   nuova
indicazione. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni
rimborsate dal Servizio sanitario nazionale  attraverso  la  presente
determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai  criteri  di
eleggibilita'   e   appropriatezza   prescrittiva   riportati   nella
documentazione consultabile sul portale  istituzionale  dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  Le condizioni negoziali  riportate  nella  presente  determinazione
devono intendersi novative di quelle recepite con determinazione AIFA
n. 1535 del 26 novembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
296 del 21 dicembre 2015. 
  Resta ferma l'attribuzione dell'innovativita' per l'indicazione: 
    «Linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario 
    CLL  nei  pazienti  che  hanno  ricevuto  almeno  una  precedente
terapia, o in prima linea in presenza della delezione 
    del   17p   o   della   mutazione   TP53   per   i   quali    una
chemio-immunoterapia non e' appropriata 
    IMacroglobulinemia di Waldenström (WM)  nei  pazienti  che  hanno
ricevuto almeno una precedente  terapia,  o  in  prima  linea  per  i
pazienti per i quali una chemio-immunoterapia non e' appropriata», da
cui consegue: 
      l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi oncologici; 
      l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012); 
      l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR)».