IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  104477  del  28  dicembre  2017,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2018 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono
state attribuite  le  funzioni  vicarie  di  direttore  generale  del
Tesoro, al direttore della Direzione VI; 
  Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con  la  quale
il direttore della  Direzione  VI  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e  gli
atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto  il  decreto  n.  85018  del  6  ottobre  2016  («decreto  di
massima»),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 237  del  10  ottobre  2016,  con  il  quale  sono  state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la  modalita'
di emissione dei  titoli  di  Stato  a  medio  e  lungo  termine,  da
emettersi tramite asta; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017,
con il quale si e' provveduto ad integrare il «decreto  di  massima»,
con riguardo agli articoli 10 e 12  relativi  alla  disciplina  delle
tranche supplementari  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con  vita
residua superiore ai dieci anni; 
  Visto il decreto n. 31383  del  16  aprile  2018  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  96  del  26  aprile
2018, con il quale si  e'  provveduto  a  modificare  l'art.  12  del
«decreto di massima» sopra citato, con particolare  riferimento  alla
percentuale spettante nel collocamento supplementare  dei  buoni  del
Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  293
del 17 dicembre 2012,  recante  disposizioni  per  le  operazioni  di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale  di
rimborso dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  27
agosto 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 58.735 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visto il proprio decreto in data 26 luglio 2018, con  il  quale  e'
stata disposta l'emissione delle prime  due  tranche  dei  buoni  del
Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° agosto 2018  e  scadenza  1°
dicembre 2028; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza  tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398  nonche'  del  decreto
ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di  una  terza  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 2,80%, avente godimento  1°  agosto  2018  e  scadenza  1°
dicembre 2028. L'emissione della predetta tranche viene disposta  per
un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni
di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro. 
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,80%,  pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1° giugno ed il 1°  dicembre  di
ogni  anno  di  durata  del  prestito.  Il   tasso   d'interesse   da
corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° dicembre 2018, sara'
pari  allo  0,933333%  lordo,  corrispondente   a   un   periodo   di
centoventidue giorni su un semestre di centottantatre'. 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012 n.  96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping». 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016,  citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.