IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno
finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro
o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del
Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega
continuativa;
Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono
state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del
Tesoro, al direttore della Direzione VI;
Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale
il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della
Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli
atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»)
e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con
il quale sono state stabilite in maniera continuativa le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno
stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23
agosto 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 58.735 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 23 marzo, 23 aprile, 25 maggio, 25
giugno e 25 luglio 2018, con i quali e' stata disposta l'emissione
delle prime dieci tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero
coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 30
marzo 2020;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti CTZ;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una undicesima tranche di CTZ con godimento
28 marzo 2018 e scadenza 30 marzo 2020. L'emissione della predetta
tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un
importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750
milioni di euro.
Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli
sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.