IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  104477  del  28  dicembre  2017,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2018 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono
state attribuite  le  funzioni  vicarie  di  direttore  generale  del
Tesoro, al direttore della Direzione VI; 
  Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con  la  quale
il direttore della  Direzione  VI  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e  gli
atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»)
e successive modifiche ed  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre  2016,  con
il  quale  sono  state   stabilite   in   maniera   continuativa   le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
agosto 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 58.735 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 23 marzo, 23 aprile, 25  maggio,  25
giugno e 25 luglio 2018, con i quali e'  stata  disposta  l'emissione
delle prime dieci tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero
coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 30
marzo 2020; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti CTZ; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una undicesima tranche di CTZ  con  godimento
28 marzo 2018 e scadenza 30 marzo 2020.  L'emissione  della  predetta
tranche viene disposta per un  ammontare  nominale  compreso  fra  un
importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750
milioni di euro. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016,  citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.