IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della
Commissione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed
in particolare l'articolo 8, contenente delega al Governo per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 596/2014;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla parte I del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente: «La Banca
d'Italia e la Consob:»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da
chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014.
Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto
previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.»;
c) al comma 2 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».
NOTE
Avvertenza
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli
abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive
2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione e'
pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 25
ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2017, n. 259:
«Art. 8. (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento
sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive
2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi
per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato
(regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della
Commissione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo
economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, assicurando un
appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela
della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati
finanziari, e in particolare:
1) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di
comunicazione delle operazioni effettuate su azioni
dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e
di controllo, nel rispetto dei principi indicati
dall'articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;
2) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da
garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla
CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi
di comunicazione delle informazioni necessarie per la
valutazione degli strumenti finanziari da parte del
pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti
finanziari diffusi in misura rilevante;
b) apportare al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvedere
ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento
nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal
regolamento anzidetto; in particolare, rivedere la
disciplina in materia di ritardo della comunicazione al
pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la
trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione
comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine
richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n.
596/2014;
c) prevedere la CONSOB quale autorita' competente
ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che
la stessa autorita' possa esercitare i poteri di vigilanza
e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri
sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo
regolamento;
d) prevedere, in linea con quanto gia' stabilito
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata
dalla CONSOB nell'ambito e per le finalita' specificamente
previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla
legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo
regolamento;
e) coordinare le vigenti disposizioni del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE)
n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di
informazioni con l'Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorita'
competenti degli Stati membri nonche' con le autorita' di
vigilanza di Paesi terzi;
f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le
sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni
espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento
(UE) n. 596/2014, nel rispetto dei criteri, dei limiti e
delle procedure stabiliti dal regolamento medesimo e della
parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58; rivedere l'articolo 187-terdecies del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, prevedendo che l'autorita' giudiziaria o la CONSOB
tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni
di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate
nonche' disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali
o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata
alla parte eccedente a quella gia' eseguita o scontata;
g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca,
prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per
equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle
previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;
h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il
livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle
previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si
tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate
dall'articolo 31 del medesimo regolamento;
i) adottare le opportune misure per dare attuazione
alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione
all'autorita' di vigilanza competente di violazioni
effettive o potenziali del medesimo regolamento, tenendo
anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei
soggetti coinvolti;
l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34
del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte
della CONSOB nel proprio sito internet delle decisioni
relative all'imposizione di misure e sanzioni
amministrative per le violazioni di detto regolamento.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. L'autorita' interessata provvede agli adempimenti
di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 4-duodecies del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-duodecies (Procedura di segnalazione alle
Autorita' di Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia e la
Consob:
a) ricevono, ciascuna per le materie di propria
competenza, da parte del personale dei soggetti indicati
dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a
violazioni delle norme del presente decreto, nonche' di
atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle
stesse materie;
b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo
4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire
condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle
segnalazioni;
c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle
segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza;
d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le
opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle
attivita' di rispettiva competenza, ivi compresa
l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da
coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e
ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.
1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla
Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del
regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate
dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla
direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi
1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.».