Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'   medicinale   ILARIS -   autorizzata    con    procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del
23 ottobre 2009 ed inserita nel registro comunitario  dei  medicinali
con i numeri: 
      EU/1/09/564/004. 
    Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd, Frimley  Business  Park,
Camberley GU16 7SR, United Kingdom. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  Direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista  la  deliberazione  del Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Novartis  Europharm  LTD  ha
chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 17 gennaio 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  29
maggio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 21 del 18 giugno 2018  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
          Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
 
  Alla  specialita'  medicinale  ILARIS  nelle  confezioni   indicate
vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: 
  Confezione: 
    150 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino
(vetro) - 1 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 039472042/E (in base 10); 
  Indicazioni terapeutiche: 
    sindromi da febbre periodica 
    «Ilaris» e' indicato per il trattamento delle  seguenti  sindromi
da  febbre  periodica  autoinfiammatoria  in  adulti,  adolescenti  e
bambini a partire dai 2 anni di eta': 
  Sindromi periodiche associate a Criopirina 
    «Ilaris» e' indicato per il trattamento delle sindromi periodiche
associate a criopirina (CAPS) comprese: 
      sindrome di Muckle-Wells (MWS); 
      malattia  infiammatoria  multisistemica  ad  esordio  neonatale
(NOMID) / sindrome cronica infantile neurologica, cutanea, articolare
(CINCA); 
      gravi forme di sindrome familiare autoinfiammatoria  da  freddo
(FCAS) / orticaria familiare da freddo (FCU) che si  manifestano  con
segni e sintomi oltre a rash cutaneo orticarioide indotto da freddo. 
  Sindrome periodica associata al recettore del  fattore  di  necrosi
tumorale (TRAPS) 
    «Ilaris» e' indicato per il trattamento della sindrome  periodica
associata al recettore del fattore di necrosi tumorale (TNF) (TRAPS). 
  Sindrome da iperimmunoglobulinemia D (HIDS)/deficit  di  mevalonato
chinasi (MKD) 
    «Ilaris»  e'  indicato  per  il  trattamento  della  sindrome  da
iperimmunoglobulinemia D (HIDS)/deficit di mevalonato chinasi (MKD). 
  Febbre mediterranea familiare (FMF) 
    «Ilaris» e' indicato per il trattamento della febbre mediterranea
familiare (FMF). «Ilaris» deve essere somministrato  in  combinazione
con colchicina, se appropriato. 
  «Ilaris» e' anche indicato per il trattamento di: 
  Malattia di Still 
    «Ilaris» e' indicato per il trattamento della malattia  di  Still
in fase attiva compresa la malattia di  Still  dell'adulto  (AOSD)  e
dell'artrite idiopatica giovanile  sistemica  (SJIA)  in  pazienti  a
partire dai 2 anni di eta' che hanno risposto in  modo  non  adeguato
alla precedente terapia con farmaci anti infiammatori  non  steroidei
(FANS)   e   corticosteroidi   sistemici.   «Ilaris»   puo'    essere
somministrato come monoterapia o in associazione a metotressato. 
  Artrite gottosa 
  «Ilaris» e' indicato per il  trattamento  sintomatico  di  pazienti
adulti con attacchi frequenti di artrite gottosa (almeno  3  attacchi
nei precedenti 12 mesi) nei quali i  farmaci  anti  infiammatori  non
steroidei (FANS)  e  la  colchicina  sono  controindicati,  non  sono
tollerati oppure non forniscono una risposta terapeutica adeguata,  e
nei quali non sono appropriati cicli ripetuti di corticosteroidi.