IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni
; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la domanda con la quale la Societa' Bayer AG  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico  -  scientifica
nelle sedute del 14 giugno 2017 e del 4 dicembre 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  25
giugno 2018; 
  Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La nuova indicazione terapeutica del medicinale STIVARGA: 
  «"Stivarga" e' indicato  in  monoterapia  per  il  trattamento  dei
pazienti adulti affetti da epatocarcinoma (Hepato Cellular Carcinoma,
HCC) precedentemente trattati con sorafenib» 
  e le indicazioni terapeutiche: 
    "Stivarga" e' indicato in  monoterapia  per  il  trattamento  dei
pazienti adulti affetti da: 
  carcinoma metastatico  del  colon  retto  precedentemente  trattati
oppure non candidabili al trattamento  con  le  terapie  disponibili.
Queste comprendono chemioterapia  a  base  di  fluoropirimidina,  una
terapia anti VEGF ed una terapia anti EGFR (vedere paragrafo 5.1). 
  tumori stromali gastrointestinali (gastrointestinal stromal tumors,
GIST) non resecabili o metastatici, dopo progressione di  malattia  o
intolleranti al trattamento precedente con imatinib e sunitinib. 
  sono rimborsate come segue: 
    Confezione: 
  40 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) -
3 flaconi da 28 compresse 
  AIC n. 042925026/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.200,00 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.630,88 
  Validita' del contratto: 24 mesi 
  Sconto obbligatorio, su tutta la molecola, sul prezzo ex factory da
praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale,
ivi comprese  le  strutture  sanitarie  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Alla  nuova  indicazione  terapeutica   del   medicinale   Stivarga
(«"Stivarga" e'  indicato  in  monoterapia  per  il  trattamento  dei
pazienti adulti affetti da epatocarcinoma (Hepato Cellular Carcinoma,
HCC)  precedentemente  trattati  con  sorafenib»)  viene   attribuita
l'innovativita' terapeutica condizionata, cosi' come  previsto  dalla
determinazione AIFA  n.  1535/2017  del  12  settembre  2017  recante
«Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei  farmaci
oncologici innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402,  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  218
del 18 settembre 2017, da cui consegue: 
    l'applicazione delle riduzioni di legge di  cui  ai  sensi  delle
determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione  del
5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento nei Prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012 convertito nella legge n. 189/2012); 
    l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi,  come  definito
dall'art. 1, comma 1, dell'accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, n. 197/CSR. 
    il requisito dell'innovativita' terapeutica condizionata  permane
per un periodo massimo di diciotto mesi. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate  sul  sito  dell'Agenzia,  piattaforma  web  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni
rimborsate dal Servizio sanitario nazionale  attraverso  la  presente
determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai  criteri  di
eleggibilita'   e   appropriatezza   prescrittiva   riportati   nella
documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: 
    http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sott
oposti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito: 
    http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sott
oposti-monitoraggio. 
  Chiusura   del   registro   di   monitoraggio   per   l'indicazione
terapeutica: «trattamento dei pazienti adulti  affetti  da  carcinoma
metastatico del  colon  retto  precedentemente  trattati  oppure  non
candidabili  al  trattamento  con  le  terapie  disponibili.   Queste
comprendono chemioterapie a base  di  fluoropirimidina,  una  terapia
anti VEGF e una terapia anti EGFR». 
  Le presenti condizioni negoziali devono  ritenersi  novative  delle
condizioni recepite con determinazioni AIFA nn. 1016 e  1017  del  24
luglio 2015, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5  agosto
2015, con riferimento alle indicazioni  terapeutiche  precedentemente
rimborsate.