IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n.  165/1994,  (CE)
n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  639/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 come  modificato  dal  regolamento  delegato  (UE)
2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018 per quanto  riguarda
alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 165  del  18  luglio  2018,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013»; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  54,   paragrafo   3,   del
regolamento (UE) n. 639/2014, come modificato  dal  regolamento  (UE)
2018/707,  dall'anno  di  domanda  2019,  il   sostegno   accoppiato,
finalizzato a  fare  fronte  alla  stessa  difficolta',  puo'  essere
concesso all'agricoltore, nell'ambito di una sola misura e  che  tale
obiettivo  deve  essere  raggiunto  senza  alterare  il  livello  del
sostegno attuale a parita' di ettari o numero di capi ammissibili; 
  Considerate le difficolta' che  interessano  i  settori  del  riso,
della barbabietola da zucchero  e  del  frumento  duro,  nonche'  gli
impegni assunti  per  migliorare  la  sostenibilita'  ambientale  dei
relativi processi produttivi, comunque da proseguire ed incoraggiare; 
  Ritenuto, pertanto,  necessario  procedere,  dall'anno  di  domanda
2019, alla  modifica  del  sopracitato  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno  2018  per  quanto
riguarda le misure per il latte  bovino  e  le  vacche  nutrici,  per
adeguarle alle previsioni dell'art. 54, paragrafo 3, del  regolamento
(UE) n. 639/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2018/707; 
  Ritenuto  necessario  aumentare  dello  0,92%  la  percentuale  del
massimale nazionale annuo da destinare, dall'anno di domanda 2019, al
sostegno accoppiato, per incrementare dello 0,33%  la  quota  per  la
misura premi alla coltivazione del riso, dello 0,16% la quota per  la
misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero e dello
0,43% la quota per la misura premi  alla  coltivazione  del  frumento
duro; 
  Ritenuto  inoltre  necessario,  nelle  aree  colpite   da   Xylella
fastidiosa, individuare con  successivo  provvedimento  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  idonei
strumenti finalizzati a garantire l'attuale livello di  sostegno  nei
casi di espianto di alberi di olivo; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 26 luglio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 
                            7 giugno 2018 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  7  giugno  2018  e
modificata come segue: 
    «b) possesso della partita IVA  attiva  in  campo  agricolo,  con
dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle  operazioni
rilevanti  ai  fini  IVA,  relativa  all'ultimo  anno  disponibile  e
comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della
domanda UNICA di cui all'art. 11 del presente  decreto,  dalla  quale
risulti lo svolgimento dell'attivita' agricola. Per  le  aziende  con
superfici agricole ubicate,  in  misura  maggiore  al  cinquanta  per
cento,  in   zone   montane   e/o   svantaggiate   ai   sensi   della
regolamentazione dell'Unione europea, nonche' per gli agricoltori che
iniziano l'attivita' agricola nell'anno di domanda, e' sufficiente il
possesso della partita IVA attiva in campo agricolo;» 
  2. Dopo la lettera b) del comma  1  dell'art.  3  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  7  giugno
2018 e' aggiunta la seguente lettera: 
    «c) per le persone fisiche e giuridiche  che  svolgono  attivita'
agricola e che risiedono in territori extradoganali, le  disposizioni
di cui alla lettera b) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un
registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si  evince  lo
svolgimento dell'attivita' agricola».