IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018 per quanto riguarda alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Considerato che, ai sensi dell'art. 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2018/707, dall'anno di domanda 2019, il sostegno accoppiato, finalizzato a fare fronte alla stessa difficolta', puo' essere concesso all'agricoltore, nell'ambito di una sola misura e che tale obiettivo deve essere raggiunto senza alterare il livello del sostegno attuale a parita' di ettari o numero di capi ammissibili; Considerate le difficolta' che interessano i settori del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro, nonche' gli impegni assunti per migliorare la sostenibilita' ambientale dei relativi processi produttivi, comunque da proseguire ed incoraggiare; Ritenuto, pertanto, necessario procedere, dall'anno di domanda 2019, alla modifica del sopracitato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 per quanto riguarda le misure per il latte bovino e le vacche nutrici, per adeguarle alle previsioni dell'art. 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2018/707; Ritenuto necessario aumentare dello 0,92% la percentuale del massimale nazionale annuo da destinare, dall'anno di domanda 2019, al sostegno accoppiato, per incrementare dello 0,33% la quota per la misura premi alla coltivazione del riso, dello 0,16% la quota per la misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero e dello 0,43% la quota per la misura premi alla coltivazione del frumento duro; Ritenuto inoltre necessario, nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, individuare con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, idonei strumenti finalizzati a garantire l'attuale livello di sostegno nei casi di espianto di alberi di olivo; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 luglio 2018; Decreta: Art. 1 Modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 giugno 2018 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 e modificata come segue: «b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 11 del presente decreto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attivita' agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonche' per gli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola nell'anno di domanda, e' sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo;» 2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 e' aggiunta la seguente lettera: «c) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attivita' agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla lettera b) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attivita' agricola».