IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la  proposta  di
scioglimento per atto  d'autorita'  ex  art.  2545-septiesdecies  del
codice civile senza nomina del commissario liquidatore, nei confronti
della  societa'  cooperativa  «Cooperativa  sociale  infermieri   per
servizi di assistenza societa' cooperativa»; 
  Considerato che dalla  visura  camerale  aggiornata  si  evince  il
mancato deposito dei bilanci per  piu'  di  due  anni  consecutivi  e
l'ultimo bilancio depositato risalente  all'esercizio  2011  presenta
delle pendenze attive da liquidare; 
  Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del
provvedimento di  cui  all'art.  2545-septiesdecies  con  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'autorita',   portando
pertanto  a  conoscenza   della   cooperativa   la   nuova   proposta
sanzionatoria decisa dalla Amministrazione procedente; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma
puo' comunque ritenersi  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  sopra
citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto
funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica certificata; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018
recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione
di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice
civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Cooperativa sociale infermieri per servizi
di assistenza societa' cooperativa» con sede in  Montecchio  Maggiore
(VI) (codice fiscale 03472110240), e' sciolta per atto d'autorita' ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile