IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con
cui il dott. Renato Massimi e' stato nominato sostituto del Direttore
generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento  della  procedura  di
nomina del nuovo Direttore generale dell'AIFA; 
  Visto il comma 389 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio 2018), il quale prevede che l'AIFA  e'  tenuta  ad
adottare  una   determinazione   avente   ad   oggetto   il   ripiano
dell'eventuale  superamento  del  tetto  della   spesa   farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni  singola
azienda farmaceutica titolare  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio (AIC) entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della medesima legge; 
  Visto l'art. 15, comma 8, lettera j)  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, il quale prevede che «la mancata integrale  corresponsione  a
tutte le regioni interessate da parte delle aziende farmaceutiche  di
quanto dovuto [a titolo di ripiano per il superamento del tetto della
spesa farmaceutica] nei termini previsti comporta l'adozione da parte
dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del  prezzo  di  uno  o  piu'
medicinali dell'azienda interessata, in misura e per  un  periodo  di
tempo  tali  da  coprire  l'importo  corrispondente  alla  somma  non
versata,  incrementato  del  20  per  cento,  fermo  restando  quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di recupero  del  credito
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate,  nei  confronti
delle aziende farmaceutiche inadempienti»; 
  Vista la determinazione del 31 gennaio 2018,  n.  177,  concernente
«Attribuzione  degli  oneri  di  ripiano  della  spesa   farmaceutica
ospedaliera per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1,  comma  389,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del  3
febbraio 2018; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma   1,   della   predetta
determinazione, il quale dispone  che  le  aziende  titolari  di  AIC
tenute al versamento degli oneri di ripiano  devono  provvedere  alla
corresponsione alle regioni interessate degli  importi  dovuti  entro
trenta giorni decorrenti  dalla  data  di  efficacia  della  medesima
determinazione e, pertanto, entro il 5 marzo 2018; 
  Visto, inoltre, l'art. 2, comma 2, della richiamata determinazione,
il quale prevede che le aziende forniscono  tempestiva  comunicazione
dell'avvenuto pagamento all'Agenzia  italiana  del  farmaco  mediante
caricamento delle distinte di pagamento su apposito servizio on-line; 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 3, della  predetta  determinazione
che richiama quanto stabilito dal sopra  citato  art.  15,  comma  8,
lettera j) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevedendo che  la
mancata integrale corresponsione di quanto dovuto a tutte le  regioni
interessate comporta l'adozione da parte dell'AIFA  di  provvedimenti
di riduzione del prezzo di una o piu' delle specialita' medicinali di
cui le aziende sono titolari; 
  Tenuto conto  che,  all'esito  del  procedimento  di  verifica  dei
versamenti effettuati dalle aziende  farmaceutiche  destinatarie  del
provvedimento di ripiano per l'anno 2016 di cui  alla  determinazione
n. 177/2018, e' emerso che alcune aziende sono risultate parzialmente
o totalmente inadempienti agli oneri di ripiano suddetti; 
  Tenuto conto, altresi', che le suddette  aziende  inadempienti  non
hanno presentato ricorso avverso la determinazione 31  gennaio  2018,
n. 177, e non sono state,  pertanto,  destinatarie  di  provvedimenti
cautelari    di    sospensione    dell'efficacia    della    medesima
determinazione; 
  Considerato che l'Agenzia italiana del  farmaco,  con  note  del  4
giugno 2018, nonche' con successive note del 12, 13 e 14 giugno 2018,
ha comunicato alle aziende inadempienti  che  avrebbe  provveduto  ad
applicare la disposizione di cui al  richiamato  art.  15,  comma  8,
lettera j) del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  concedendo  un
termine per l'eventuale invio di memorie scritte e  documenti,  anche
al fine di comprovare l'eventuale avvenuto pagamento; 
  Considerato che, a  fronte  delle  predette  comunicazioni,  alcune
aziende hanno rappresentato  di  aver  integralmente  adempiuto  agli
oneri di ripiano nei termini di legge e,  per  le  medesime  aziende,
l'Agenzia  italiana  del  farmaco  ha  comunicato  la  presa   d'atto
dell'avvenuto integrale pagamento, con conseguente non applicabilita'
della disposizione di cui al sopra citato art. 15, comma  8,  lettera
j); 
  Tenuto conto, altresi', che alcune aziende - a fronte  delle  sopra
indicate  comunicazioni  di  inadempienza  -   hanno   provveduto   a
corrispondere,  autonomamente   ovvero   dietro   specifica   istanza
all'Agenzia, gli oneri di  ripiano  dovuti,  maggiorati  del  20  per
cento, e che, l'Agenzia italiana del  farmaco,  in  applicazione  dei
principi   di   efficacia   ed    economicita'    del    procedimento
amministrativo, ha ritenuto di tenere conto dei predetti pagamenti; 
  Tenuto conto, infine, che le restanti  aziende  destinatarie  delle
richiamate comunicazioni del 4 e del 12, 13 e  14  giugno  2018,  non
hanno fornito alcun riscontro  alle  predette,  ne'  -  pur  fornendo
riscontro  -  hanno  trasmesso  idonea   documentazione   comprovante
l'avvenuto integrale pagamento e che, pertanto,  le  medesime  devono
essere destinatarie della riduzione del prezzo dei farmaci, di cui al
richiamato art. 15, comma 8, lettera j) del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95; 
  Visto che il sopra citato art. 15  prevede  che  la  riduzione  del
prezzo sia applicata «in misura e per un periodo  di  tempo  tali  da
coprire l'importo corrispondente alla somma non versata»; 
  Ritenuto che le  modalita'  di  applicazione  della  riduzione  del
prezzo dei farmaci debbano essere determinate tenendo conto sia della
necessita' di operare un tempestivo recupero degli importi di ripiano
dovuti e non versati, sia dell'esigenza di non incidere sul prezzo di
riferimento dei farmaci elencati in lista di trasparenza al  fine  di
non recare pregiudizio ad aziende estranee al presente procedimento; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno operare una riduzione del prezzo  per
un periodo pari a sei mesi, anche in analogia a quanto  previsto  per
il mancato adempimento del  ripiano  per  gli  anni  2013-2015  dalla
disposizione di cui all'art.  21,  comma  14,  del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, che richiama l'art. 5, comma 3, lettera d),  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; 
  Ritenuto, altresi', opportuno, per le ipotesi in cui l'applicazione
del predetto termine semestrale, determini una riduzione  del  prezzo
superiore al 30 per cento, operare la riduzione  del  prezzo  per  un
periodo di tempo maggiore; 
  Ritenuto necessario, in attuazione del piu' volte  richiamato  art.
15, comma 8, lettera j) del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
procedere all'adozione di un provvedimento di riduzione del prezzo di
uno o piu' medicinali di titolarita' delle aziende inadempienti  agli
oneri di ripiano della  spesa  farmaceutica  ospedaliera  per  l'anno
2016, nei confronti di quelle aziende che non abbiano  fornito  prova
dell'avvenuto pagamento, ne' provveduto alla  tardiva  corresponsione
degli oneri di ripiano tardivamente, incrementati del 20%; 
  Vista la determinazione n. 1058 del 6 luglio 2018, con la  quale  -
ai sensi del sopra richiamato art.  15,  comma  8,  lettera  j),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - e' stata disposta  la  riduzione
del prezzo di uno o piu'  medicinali  di  titolarita'  delle  aziende
inadempienti  agli  oneri  di  ripiano   della   spesa   farmaceutica
ospedaliera per l'anno 2016, incrementato del 20 per cento; 
  Vista le successive determinazioni n. 1135 del 17 luglio 2018 e  n.
1416 del 3 settembre  2018  con  le  quali  e'  stata  sostituita  la
precedente determinazione n.  1058/2018  e  ne  e'  stato  modificato
l'allegato 1; 
  Viste le ulteriori osservazioni  e  richieste  fatte  pervenire  da
alcune delle aziende in merito all'avvenuto integrale pagamento delle
relative quote di ripiano; 
  Preso atto delle dette osservazioni e richieste  e  verificati  gli
effettivi pagamenti da parte delle  singole  aziende  interessate  al
procedimento in esame; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno adottare la  presente  determinazione
che aggiorna e sostituisce  le  richiamate  determinazioni,  mediante
pubblicazione  dell'elenco  aggiornato  dei  medicinali  oggetto   di
riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera j)  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modifiche alle determinazioni 
                     n. 1135/2018 e n. 1416/2018 
 
  1. L'allegato 1 alla presente determinazione  aggiorna  e  modifica
l'allegato  1  alle  precedenti  determinazioni  n.  1135/2018  e  n.
1416/2018.