Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale  «Opdivo»   -   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del
17 maggio 2018 e inserita nel registro comunitario dei medicinali con
i numeri: 
      EU/1/15/1014/003 - 10 mg/ml -  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 24 ml - 1 flaconcino. 
    Titolare A.I.C.:  Bristol-Myers  Squibb  Pharma  EEIG -  Uxbridge
Business Park - Sanderson Road - Uxbridge UB8 1DH, Regno Unito. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  31  gennaio  217,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernenti i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della
direttiva n. 2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Bristol Myers Squibb  S.r.l.
ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta dell'11 giugno 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  26
giugno 2018; 
  Vista la deliberazione n. 24 del 27 luglio 2018  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C. 
 
  Alla  specialita'  medicinale  OPDIVO  nelle  confezioni   indicate
vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: 
    confezione: 10 mg/ml - concentrato per soluzione per  infusione -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 24 ml - 1 flaconcino  -  A.I.C.
n. 044291033/E (in base 10); 
  Indicazioni terapeutiche: 
Melanoma 
  «Opdivo» in monoterapia o in associazione ad ipilimumab e' indicato
per  il  trattamento  del  melanoma  avanzato   (non   resecabile   o
metastatico) negli adulti. 
  Rispetto a nivolumab in monoterapia, un aumento della sopravvivenza
libera da progressione (PFS) e della sopravvivenza globale  (OS)  per
l'associazione nivolumab ed ipilimumab e'  stato  stabilito  solo  in
pazienti con una bassa espressione tumorale del PD L1. 
Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 
  «Opdivo»  e'  indicato  in  monoterapia  per  il  trattamento   del
carcinoma polmonare non  a  piccole  cellule  localmente  avanzato  o
metastatico dopo una precedente chemioterapia negli adulti. 
Carcinoma a cellule renali (RCC) 
  «Opdivo»  e'  indicato  in  monoterapia  per  il  trattamento   del
carcinoma a cellule renali avanzato  dopo  precedente  terapia  negli
adulti. 
Linfoma di Hodgkin classico (cHL) 
  «Opdivo» e' indicato in monoterapia per il trattamento di  pazienti
adulti  affetti  da  linfoma  di  Hodgkin  classico   recidivante   o
refrattario dopo trapianto autologo di  cellule  staminali  (ASCT)  e
trattamento con brentuximab vedotin. 
Carcinoma squamoso della testa e del collo (SCCHN) 
  «Opdivo»  e'  indicato  in  monoterapia  per  il  trattamento   del
carcinoma squamoso della testa e del collo ricorrente  o  metastatico
negli adulti in  progressione  durante  o  dopo  terapia  a  base  di
platino. 
Carcinoma uroteliale 
  «Opdivo»  e'  indicato  in  monoterapia  per  il  trattamento   del
carcinoma uroteliale localmente avanzato non resecabile o metastatico
negli adulti dopo fallimento di precedente terapia a base di platino.