IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza  e  la  funzionalita'
della giustizia amministrativa, nonche'  della  difesa  del  Comitato
olimpico    nazionale    italiano    davanti    alla    giurisdizione
amministrativa, anche in  relazione  all'esigenza  di  assicurare  un
veloce e agevole raccordo con l'impugnazione in sede  giurisdizionale
delle decisioni sportive concernenti l'ammissione od esclusione dalle
competizioni o dai campionati delle societa' o associazioni  sportive
professionistiche, con immediato effetto per il regolare  svolgimento
dei campionati in corso; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole «servizi
e forniture», sono inserite le seguenti: «nonche' i provvedimenti  di
ammissione ed esclusione dalle competizioni  professionistiche  delle
societa'  o  associazioni  sportive  professionistiche,  o   comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche,»; 
    b) all'articolo 133,  comma  1,  dopo  la  lettera  z-sexies)  e'
aggiunta  la  seguente:  «z-septies)  le  controversie  relative   ai
provvedimenti  di  ammissione  ed   esclusione   dalle   competizioni
professionistiche   delle   societa'    o    associazioni    sportive
professionistiche,  o  comunque  incidenti  sulla  partecipazione   a
competizioni professionistiche.»; 
    c) all'articolo 135, comma 1, dopo  la  lettera  q-quinquies)  e'
aggiunta  la  seguente:  «q-sexies)  le  controversie   relative   ai
provvedimenti  di  ammissione  ed   esclusione   dalle   competizioni
professionistiche   delle   societa'    o    associazioni    sportive
professionistiche,  o  comunque  incidenti  sulla  partecipazione   a
competizioni professionistiche.»; 
    d) all'articolo 62, dopo il comma  3  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Nelle controversie di cui all'articolo 133, comma 1,  lettera
z-septies), contro i decreti di accoglimento  che  dispongono  misure
cautelari ai sensi dell'articolo 56, finche' efficaci  ai  sensi  del
comma  4  del  medesimo  articolo,  nonche'  contro  quelli  di   cui
all'articolo 61, finche' efficaci ai sensi del comma 5  del  medesimo
articolo, e' ammesso l'appello al Consiglio di Stato nei soli casi in
cui  l'esecuzione  del  decreto  sia  idonea  a  produrre  pregiudizi
gravissimi  ovvero  danni  irreversibili  prima   della   trattazione
collegiale  della  domanda  cautelare.  Il  Presidente,  omessa  ogni
formalita', provvede con decreto sulla domanda  solo  se  la  ritiene
ammissibile e fondata. Gli effetti della  decisione  di  accoglimento
cessano con la perdita di efficacia del decreto  appellato  ai  sensi
dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5.». 
  2. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si puo'  avvalere
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo  43
del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19  agosto  2003,  n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre  2003,  n.
280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono in  ogni  caso
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  ed
alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad  oggetto
i  provvedimenti  di  ammissione  ed  esclusione  dalle  competizioni
professionistiche   delle   societa'    o    associazioni    sportive
professionistiche,  o  comunque  incidenti  sulla  partecipazione   a
competizioni professionistiche.  Per  le  stesse  controversie  resta
esclusa ogni competenza degli organi  di  giustizia  sportiva,  fatta
salva la possibilita' che lo statuto  e  i  regolamenti  del  CONI  e
conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15  e
16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,  prevedano  organi
di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo  2
comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e
le cui statuizioni, impugnabili  ai  sensi  del  precedente  periodo,
siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla pubblicazione dell'atto  impugnato.  Con  lo  spirare  di  tale
termine il  ricorso  all'organo  di  giustizia  sportiva  si  ha  per
respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo e' priva
di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei  successivi
30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale  del
Lazio. 
  4. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri  statuti  ai
principi stabiliti dal presente articolo. Le norme di cui ai commi 1,
2 e 3 si applicano anche ai processi ed alle controversie  in  corso.
Le controversie pendenti dinanzi agli organi  di  giustizia  sportiva
aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed  esclusione  dalle
competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive
professionistiche,  o  comunque  incidenti  sulla  partecipazione   a
competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi  al
Tribunale amministrativo  regionale  nel  termine  di  trenta  giorni
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con
gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del codice del  processo
amministrativo, di cui  al  decreto  legislativo  n.  104  del  2010.
Decorso tale termine la domanda non e'  piu'  proponibile.  Entro  lo
stesso termine possono essere impugnate in  sede  giurisdizionale  le
decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente
all'entrata in  vigore  del  presente  decreto  per  le  quali  siano
pendenti i termini di impugnazione. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3  e  4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.