Estratto determina n. 1495/2018 del 20 settembre 2018 
 
    Medicinale: ANAGRELIDE ACCORD. 
    E' rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 1294 del
7 agosto 2018, concernente «Riclassificazione del medicinale per  uso
umano «Anagrelide Accord», ai sensi  dell'art.  8,  comma  10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537» pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 200 del 29 agosto 2018: 
dove e' scritto: 
    «Confezione: 
      «0,5 mg capsule rigide» in flacone HDPE» 
leggasi: 
    «Confezione: 
      «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule rigide in flacone HDPE» 
dove e' scritto: 
    «Art.  3.  (Classificazione  ai  fini  della  fornitura).  -   La
classificazione ai fini della fornitura  del  medicinale  «Anagrelide
Accord» e' la seguente: medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica
limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili  al  pubblico  su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL)» 
leggasi: 
    «Art.  3.  (Classificazione  ai  fini  della  fornitura).  -   La
classificazione ai fini della fornitura  del  medicinale  «Anagrelide
Accord» e' la seguente: medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica
limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili  al  pubblico  su
prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti  -  ematologo,
internista (RNRL)». 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.