IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Vista la direttiva 93/49/CEE della Commissione del 23  giugno  1993
che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i  materiali
di  moltiplicazione  delle  piante  ornamentali  e  per   le   piante
ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva n. 98/56/CE del Consiglio  del  20  luglio  1998
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
delle piante ornamentali ed in particolare l'art. 5, paragrafo 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  151  recante
attuazione della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio  del  20  luglio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 137 del 14 giugno 2000, ed in particolare  l'art.
3, comma 2; 
  Vista la direttiva 1999/67/CE della Commissione del 28 giugno  1999
recante modifica della direttiva 93/49/CEE che stabilisce  la  scheda
sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione  delle
piante ornamentali e per le piante ornamentali; 
  Visto il decreto ministeriale 9  agosto  2000  recante  recepimento
delle direttive  della  Commissione  n.  99/66/CE,  n.  99/67/CE,  n.
99/68/CE e n. 99/69/CE  del  28  giugno  1999,  relative  alle  norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali  di  moltiplicazione
delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo  19
maggio 2000,  n.  151,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2000  e
rettificato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -
Serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2000; 
  Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche  ed
integrazioni, in particolare l'art. 16, paragrafo 3; 
  Visto il decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  relativo
all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  cosi'
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 luglio 2017, n. 143; 
  Vista la decisione di esecuzione 2018/490/UE della Commissione  del
21 marzo 2018 recante abrogazione  della  decisione  2007/365/CE  che
stabilisce  misure  d'emergenza  per  impedire  l'introduzione  e  la
diffusione nella Comunita' di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); 
  Vista la direttiva di esecuzione 2018/484/UE della Commissione  del
21 marzo 2018 che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda
i requisiti da rispettare  per  i  materiali  di  moltiplicazione  di
determinati generi o specie di Palmae in relazione  al  Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier); 
  Considerato che il Rhynchophorus ferrugineus  (Olivier),  e'  ormai
diffuso in gran parte del territorio italiano  e  causa  gravi  danni
alle piante delle specie ospiti appartenenti alla famiglia Palmae; 
  Ritenuto opportuno stabilire requisiti specifici per  garantire  la
qualita' dei materiali di moltiplicazione  di  determinati  generi  e
specie di Palmae piu' comunemente  commercializzati  per  ridurre  il
rischio della loro infestazione e  della  conseguente  diffusione  di
detto organismo nocivo; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 12 luglio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 3 del decreto ministeriale 9 agosto  2000,  citato  nelle
premesse, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Requisiti fitosanitari dei materiali). - 1. Fatte salve le
disposizioni del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214  e
successive  modificazioni,  il  materiale  di  moltiplicazione  delle
piante  ornamentali  dev'essere,  almeno  ad  una  ispezione  visiva,
sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie  -  nonche'  dei
relativi indizi o sintomi - tali da compromettere la sua  qualita'  e
da  ridurre  la  possibilita'  di  utilizzarlo  come   materiale   di
moltiplicazione; in particolare, dev'essere privo degli  organismi  o
delle malattie elencati nell'allegato I  del  presente  decreto,  per
quanto concerne il genere o la specie considerati. 
  2. Fatte salve le norme relative alle  zone  protette  adottate  ai
sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera h), e dell'art. 5,  paragrafo
3, della direttiva 2000/29/CE,  i  materiali  di  moltiplicazione  di
Palmae appartenenti ai generi e alle specie  di  cui  all'allegato  e
aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm  alla  base  soddisfano
uno dei seguenti requisiti: 
    a) sono stati coltivati durante l'intero ciclo di vita in un'area
che l'organismo ufficiale responsabile  ha  riconosciuto  indenne  da
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) in  conformita'  alle  pertinenti
norme internazionali per le misure fitosanitarie; 
    b) durante i due anni  precedenti  la  loro  commercializzazione,
sono stati coltivati in un sito all'interno  dell'Unione  soggetto  a
protezione  fisica  totale  volta  a   impedire   l'introduzione   di
Rhynchophorus  ferrugineus  (Olivier),  o  in  un  sito   all'interno
dell'Unione  in  cui  sono  stati  applicati  trattamenti  preventivi
adeguati in relazione a detto  organismo  nocivo.  I  materiali  sono
soggetti a ispezioni visive almeno una volta ogni  quattro  mesi,  in
esito alle quali sono confermati indenni da Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier).». 
  2. Nella tabella dell'allegato I del decreto ministeriale 9  agosto
2000, dopo la voce «Narcissus L.» e' inserita la voce «Palmae»,  come
riportato nell'allegato al presente decreto. 
  3. Le disposizioni contenute nel presente decreto  si  applicano  a
decorrere dal 1° ottobre 2018. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 agosto 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 769