LA DIRETTORE GENERALE 
             per la vigilanza sulle autorita' portuali, 
         le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo 
                      e per vie d'acqua interne 
 
                                  e 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  successive  modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale  ed  in
particolare gli articoli 3, che attribuisce la competenza in  materia
di sicurezza della navigazione al Comando generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto e 14, che definisce il pilotaggio come  servizio
di interesse generale finalizzato  a  garantire  la  sicurezza  della
navigazione e dell'approdo; 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della  navigazione
(parte  marittima)  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni; 
  Visto il  report  relativo  alla  settantacinquesima  sessione  del
Comitato sulla sicurezza marittima (MSC) datato 29  maggio  2002  dal
quale, fra l'altro, si evince che l'Associazione  internazionale  dei
piloti marittimi ha accolto  favorevolmente  il  completamento  della
revisione della Risoluzione A.485(XII) -  successivamente  sostituita
dalla Risoluzione A.960(23) - ed ha espresso il  proprio  impegno  al
fine di garantire la sicurezza delle operazioni legate al servizio di
pilotaggio; 
  Visto  il  documento  A  23/INF.10  del  5  dicembre   2003   della
ventitreesima   Assemblea   dell'IMO   contenente   l'elenco    delle
risoluzioni adottate dall'Assemblea stessa  nella  sua  ventitreesima
sessione tra le quali e' riportata la Risoluzione A.960(23); 
  Vista la Risoluzione  A.960(23)  adottata  il  5  dicembre  2003  e
relativa alle «Recommendations on training and certification  and  on
operational  procedures  for  maritime  pilots  other  than  deep-sea
pilots»; 
  Visto  il  documento  A  23/INF.1  del  5   dicembre   2003   della
ventitreesima Assemblea dell'IMO contenente l'elenco dei partecipanti
alla  stessa  Assemblea   tra   i   quali   figurano   rappresentanti
dell'Associazione piloti italiani; 
  Considerato che ai piloti destinatari della presente disciplina  e'
affidato per legge lo svolgimento del servizio di  pilotaggio  e  che
gli stessi svolgono un ruolo fondamentale di supporto tecnico sia per
i comandanti delle navi sia per le autorita' marittime; 
  Ritenuto     necessario     mantenere     un'adeguata     relazione
tecnico-professionale tra pilota, comandante della nave e, per quanto
appropriato, con l'Ufficiale  in  servizio  di  guardia  al  fine  di
assicurare la sicurezza dell'attivita' di pilotaggio. 
  Viste le best practice di cui alle «Bridge Procedure  Guide»  -  5ª
edizione - dell'International Chamber of Shipping (ICS); 
  Visto il documento NCSR 5/INF.18  «Results  of  the  ICS  pilotage,
towage and mooring survey  2016»  del  15  dicembre  2017  presentato
dall'ICS al sottocomitato sulla navigazione, comunicazioni e  ricerca
e soccorso (NCSR); 
  Ritenuto necessario stabilire norme armonizzate,  in  linea  con  i
principi   IMO,   per   la   formazione   iniziale    l'aggiornamento
professionale dei piloti che operano nei porti nazionali; 
  Vista la nota prot. n. 16403 del 7 giugno  2017  con  la  quale  il
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia
Costiera ed il direttore generale della DG  per  la  vigilanza  sulle
autorita' portuali, le infrastrutture e il trasporto marittimo e  per
le   vie   d'acqua   interne   hanno   comunicato    gli    obiettivi
dell'«Osservatorio permanente sulla sicurezza e  sull'efficienza  dei
servizi  tecnico  nautici»   tra   i   quali   «l'adozione   di   una
certificazione professionale specifica per i piloti»; 
  Visti  gli  esiti  della  riunione   in   data   11   giugno   2018
dell'Osservatorio permanente sulla sicurezza  e  sull'efficienza  dei
servizi   tecnico   nautici   nei   porti   istituito   con   decreto
interdirigenziale in data 25 gennaio 2017; 
  Sentite le Associazioni di categoria dei piloti; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                                Scopo 
 
  Fermo restando le disposizioni sul servizio di pilotaggio contenute
nel  codice  della  navigazione  e  nel  relativo   regolamento   per
l'esecuzione, con il presente decreto e relative linee guida allegate
si approvano e si rendono esecutive  le  norme  che  disciplinano  la
formazione iniziale e l'aggiornamento professionale  dei  piloti  dei
porti.