IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.
542, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature
a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che gli «standards» di
sicurezza ed impiego per le apparecchiature R.M. sono fissati con
decreto del Ministro della sanita', sentito il parere del Consiglio
superiore di sanita', l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e aggiornati,
con la medesima procedura, in relazione all'evoluzione tecnologica,
anche su domanda delle imprese produttrici;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 novembre 1985,
recante «Disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature
diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio
nazionale» e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 dicembre 1985, n. 290;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 agosto 1991, recante
«Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature
diagnostiche a risonanza magnetica» e successive modifiche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1991, n. 194, S.O.;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 1993, recante
«Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione
all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza
magnetica» e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 1993, n. 187;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive
modifiche, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente
i dispositivi medici»;
Visto il regolamento UE 2017/745 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento CE n. 178/2002 e il
regolamento CE n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e
93/42/CEE del Consiglio;
Acquisiti i pareri dell'Istituto superiore di sanita',
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e del Consiglio superiore di sanita', oltre che degli esperti
regionali partecipanti al gruppo tecnico istituito presso la
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 1°
agosto 2018 (Rep. Atti n. 153/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. Gli standard di sicurezza ed impiego per le apparecchiature di
risonanza magnetica sono stabiliti nel documento allegato che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il legale rappresentante della struttura sanitaria in cui e'
installata l'apparecchiatura, avvalendosi dei soggetti preposti
specificati nel documento allegato, assicura il rispetto degli
standard tecnici nonche' la protezione fisica e la sorveglianza
medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione
occasionalmente esposta.