Estratto determina AAM/AIC n. 112 del 31 luglio 2018 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FEROFIX,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate: 
    titolare   A.I.C.:   Uni-Pharma   Kleon   Tsetis   Pharmaceutical
Laboratories S.A., con sede legale e domicilio  fiscale  in  14th  km
National Road 1, GR-145 64 Kifissia, Grecia. 
    Procedura europea n. SE/H/1632/001/DC 
    Confezioni: 
      «100 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister Al/Al  -
A.I.C. n. 045211012 (in base 10) 1C3RD4 (in base 32); 
      «100 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister Al/Al  -
A.I.C. n. 045211024 (in base 10) 1C3RDJ (in base 32); 
      «100 mg compresse masticabili» 100 compresse in blister Al/Al -
A.I.C. n. 045211036 (in base 10) 1C3RDW (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa masticabile. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
      principio  attivo:  ogni  compressa  masticabile  contiene   il
complesso di ferro (III) idrossido polimaltosato equivalente a 100 mg
di ferro (III); 
      eccipienti:  sodio  ciclamato   (E952),   vanillina,   macrogol
(E1521), aroma di  cioccolato  bianco,  destrati,  idrati,  cellulosa
microcristallina (E460), talco (E553b). 
    Produttore responsabile del rilascio del lotto: Uni-Pharma  Kleon
Tsetis Pharmaceutical Laboratories  S.A._14th  Km  National  Road  1,
14564 Kifissia-Grecia. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento della carenza di  ferro  in
adulti e adolescenti con piu' di dodici anni di eta'. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non
sono  incluse  negli  stampati  quelle  parti  del  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.