L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l'atto di organizzazione delle Aree e degli uffici
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, adottato il 29 ottobre 2014
in attuazione della delibera n. 143/2014 e i successivi atti
organizzativi integrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il Piano di riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito,
codice) e, in particolare, gli articoli 211 e 213 del medesimo
decreto;
Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n.
2777 sul precedente Regolamento di vigilanza del 15 febbraio 2017;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 52-ter del medesimo decreto
recante «Modifiche al codice dei contratti pubblici», nonche' l'art.
211 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Tenuto conto del regolamento approvato in data 13 giugno 2018 in
merito all'esercizio dei poteri dell'ANAC di cui all'art. 211, commi
1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
E m a n a
il seguente Regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
c) «presidente», il presidente dell'autorita';
d) «consiglio», il consiglio dell'autorita';
e) «ufficio», l'Ufficio di vigilanza competente in merito ai
procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;
g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1,
lettera o), del codice;
h) «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del procedimento
di vigilanza adottato dal consiglio o dal dirigente ai sensi degli
articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento;
i) «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui
all'art. 20 del presente regolamento.