Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successivamente dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e in particolare: l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 2, comma 5, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni - Vice commissari, fra l'altro, assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal medesimo decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato (lettera e-bis), introdotta dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109); l'art. 4-bis, il quale ai commi 8 e 9 detta disposizioni volte a fronteggiare il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici; l'art. 5, comma 2, come modificato dall'art. 37, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera a) ed alla delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuita', e che, allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attivita' agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente (lettera g); l'art. 21, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e in particolare: l'art. 2, il quale prevedeva: a) al comma 8, che per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della oggettiva imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, gia' stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, potesse essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016; b) al comma 9, che qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non avesse consentito comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti potessero essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che avevano partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali era stata effettuata l'aggiudicazione originaria; l'art. 3, comma 6, il quale consentiva alle imprese che avessero subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attivita'; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale, dopo aver stabilito l'abrogazione del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di esso; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, e in particolare l'art. 7, il quale detta disposizioni per gli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico, autorizzando tra l'altro le aziende sanitarie locali territorialmente competenti a operare in deroga ad una serie di norme (comma 1) e le Regioni interessate a provvedere, nel quadro delle misure di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuita' produttiva delle aziende interessate (comma 3); Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, e in particolare l'art. 5, concernente l'autorizzazione alla deroga a disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 per particolari interventi urgenti; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 396 del 23 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016, e in particolare l'art. 6, il quale prevede che per l'attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016, si puo' procedere entro i limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, e in particolare l'art. 1, recante ulteriori interventi urgenti per la continuita' del settore zootecnico; Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 28 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili», e in particolare: l'art. 2, comma 4, il quale, per quanto riguarda la tipologia degli impianti e i materiali da impiegare, fa richiamo a quelli previsti dalla gara posta in essere dalla Regione Lazio in attuazione delle anzidette ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile, ed in cui vengono anche definite le superfici per capo necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di benessere degli animali; l'art. 4, commi 1 e 2, secondo cui le strutture delocalizzate hanno carattere temporaneo e dovranno essere rimosse a cura dell'operatore interessato entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi, salvo il rimborso delle spese sostenute; Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 30 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e dall'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018, recante «Semplificazione dell'attivita' istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018», e in particolare: l'art. 2, comma 2, il quale prevede che i contributi di cui alla medesima ordinanza possono essere concessi anche per l'acquisto, nello stesso comune, di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attivita' produttiva (lettera d); l'art. 6, il quale prevede che, nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), il contributo puo' essere destinato all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attivita' produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato (comma 1), per poi, ai commi successivi, dettare i criteri e le modalita' di determinazione dei contributi per tali fattispecie; l'art. 11, il quale stabilisce le modalita' di presentazione della domanda di accesso ai contributi per le ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui al precedente art. 2, comma 2; Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 65 del 6 settembre 2018, recante «Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata», e in particolare l'art. 5, il quale prevede che ai fini del monitoraggio su eventuali sovra-compensazioni il commissario straordinario e i Presidenti di Regione - Vice commissari si avvalgono del registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso la direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (DGIAI) ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, e dei Registri dell'Agricoltura e della Pesca (comma 1), e che agli adempimenti relativi alla comunicazione dei contributi assegnati e del restante corredo informativo verso i Registri di cui al precedente comma 1 provvedono i soggetti istituzionali competenti per la concessione dei contributi, utilizzando ove possibile i servizi di interoperabilita' messi a disposizione dalla piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico (comma 2); Preso atto delle informazioni ricevute dagli uffici speciali per la ricostruzione in ordine allo stato di attuazione delle ordinanze suindicate; Considerato, alla luce delle predette informazioni, che tutti gli allevatori che operavano in strutture produttive risultate inagibili dispongono, all'attualita', di tensostrutture moderne ed efficienti, realizzate nel rispetto della vigente normativa sul benessere degli animali; Ritenuto che risulta vantaggioso, sotto il profilo sia sanitario che ambientale che economico, consentire agli operatori interessati di procedere a delocalizzazione definitiva delle strutture zootecniche inagibili in quelle provvisorie, quale modalita' alternativa della delocalizzazione disciplinata dagli articoli 2, comma 2, lettera d), e 6 dell'ordinanza n. 13 del 2017; Ritenuto, altresi', che l'opzione in esame comporta anche un evidente risparmio per le finanze pubbliche, atteso che, in assenza di essa, gli allevatori interessati a procedere a delocalizzazione definitiva dovrebbero necessariamente provvedervi con le modalita' di cui alla norme citate dell'ordinanza n. 13 del 2017 (a tanto essendo certamente legittimati, trattandosi di titolari di attivita' produttive e segnatamente di imprese zootecniche, espressamente comprese fra i possibili beneficiari dei contributi dall'art. 1, comma 2, di detta ordinanza), di modo che a carico delle risorse commissariali graverebbero, anziche' i soli costi di adeguamento delle strutture provvisorie esistenti, il costo integrale per l'acquisto del nuovo edificio e i costi sostenuti dall'impresa per il suo adeguamento, nonche' i costi per la demolizione e lo smaltimento degli impianti esistenti; Precisato che al monitoraggio finalizzato a evitare sovracompensazioni si provvedera', anche in relazione ai contributi di cui alla presente ordinanza cosi' come per tutte le altre misure agevolative connesse agli eventi sismici, secondo le previsioni e competenze di cui all'art. 2, comma 5, lettera e-bis), del decreto-legge n. 189/2016 ed all'art. 5 dell'ordinanza n. 65 del 2018; Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare con apposita ordinanza le modalita', le condizioni e le procedure con le quali gli interessati potranno procedere alla delocalizzazione definitiva nei termini suindicati, merce' i necessari interventi di trasformazione delle strutture realizzate in esecuzione delle suindicate ordinanze, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera g), secondo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 e in alternativa alle procedure di cui all'ordinanza n. 13 del 2017; Ritenuto che l'adeguamento delle predette strutture appare indispensabile, al fine di garantire la durata dei manufatti in coerenza con l'intento della delocalizzazione definitiva, ferma restando la necessita' del rispetto, in termini di superficie disponibile, della normativa sul benessere animale rapportata alla consistenza zootecnica esistente alla data del sisma, da accertare attraverso i dati ufficiali dell'anagrafe zootecnica, nonche' in ogni caso delle vigenti disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e in materia sismica; Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nelle cabine di coordinamento del 24 maggio e del 5 settembre 2018; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione e soggetti beneficiari 1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettere a), b) c) e g) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni (d'ora innanzi denominato «decreto-legge»), disciplinano gli interventi di adeguamento funzionale ed edilizio volti a rendere definitive le delocalizzazioni temporanee realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016 e dell'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 5 del 28 novembre 2016, degli immobili a uso produttivo destinati alle attivita' di cui al comma 2, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati inagibili e in relazione ai quali sia stato accertato un livello operativo superiore a L0. 2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attivita' ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 e dell'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016. 3. In particolare, per le finalita' di cui al comma 1 sono concessi contributi: a) alle imprese, come definite al comma 2, che alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 3 siano assegnatarie della struttura temporanea e proprietarie o titolari di altro diritto reale di godimento sul terreno in cui e' collocata la struttura temporanea; b) ai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sugli immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, i quali risultino concessi in uso ad un'impresa agricola o zootecnica, come definita al comma 2, sulla base di un rapporto di locazione o altro titolo giuridico legittimante, nel caso in cui la delocalizzazione temporanea sia stata realizzata su suoli di proprieta' dei medesimi proprietari. In tale ipotesi, l'accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza e' subordinato all'impegno al mantenimento del rapporto negoziale a favore dell'impresa per almeno due anni nonche' della destinazione d'uso esistente alla data del sisma per almeno cinque anni. 4. Qualora la delocalizzazione temporanea sia stata effettuata con qualsiasi modalita' su aree di proprieta' di soggetti diversi dagli originari interessati, questi ultimi possono chiedere la delocalizzazione definitiva a condizione che abbiano acquisito la proprieta' o altro diritto reale di godimento sulle predette aree in data anteriore alla presentazione della domanda di contributo formulata ai sensi della presente ordinanza. 5. I contributi di cui alla presente ordinanza, disposti con le modalita' del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge, sono concessi per gli interventi di cui al successivo art. 2, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalita' dell'attivita' produttiva in tutte le componenti fisse. 6. La presentazione della domanda finalizzata ad ottenere i contributi di cui alla presente ordinanza comporta la rinuncia alla ricostruzione degli impianti originari distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, ovvero alla loro delocalizzazione definitiva con le modalita' di cui all'art. 6 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, ed alla percezione dei relativi contributi come computati ai sensi della medesima ordinanza, ovvero la decadenza della domanda di contributo gia' presentata ai sensi della stessa e la revoca del contributo eventualmente gia' concesso. In ogni caso, l'erogazione del contributo e' subordinata alla demolizione del manufatto originario ed alla rinuncia ai diritti edificatori allo stesso riconducibili.